Sentenza del 09/06/2017 n. 14419 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la rettifica del reddito della società, elevato da Euro 15.982 a Euro 289.667, con conseguente imputazione al socio del 25% del reddito di partecipazione. In particolare, deduceva vizi di motivazione, nullità della sentenza per carenza di motivazione giuridica e violazione dell'art. 2313 c.c. in relazione alla notificazione degli avvisi di accertamento. La Corte ha però rilevato d'ufficio un diverso e preliminare vizio processuale: la mancata partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci, quali litisconsorti necessari, in una controversia avente ad oggetto un accertamento unitario del reddito della società di persone e la sua automatica imputazione ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli assorbiti. Ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo per violazione del contraddittorio, poiché nei gradi di merito non era stato instaurato un simultaneus processus con la partecipazione della società e di tutti i soci. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La disposizione era stata invocata per contestare la motivazione della sentenza, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dalla rilevata nullità processuale.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Era stato invocato per sostenere la nullità della sentenza tributaria per omessa indicazione delle ragioni di diritto; anche questo motivo è rimasto assorbito.
Il ricorrente lo aveva richiamato in relazione alla responsabilità del socio accomandante e alla notificazione degli avvisi di accertamento, ma la Corte non ha deciso la questione.
Art. 111, comma 2, Costituzione
È richiamato quale fondamento del principio di ragionevole durata del processo, che può giustificare la riunione di giudizi separati quando ciò consenta di ricostituire l'unità della controversia senza sacrificare il contraddittorio.
Articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Sono richiamati a sostegno dell'esigenza di assicurare una durata ragionevole del processo e una tutela giurisdizionale effettiva.
Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie fiscali relative a società di persone e soci
L'accertamento del reddito della società di persone e la sua imputazione automatica ai soci costituiscono una fattispecie unitaria. Pertanto, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione rettifica il reddito di una società di persone e tale reddito viene automaticamente imputato ai soci, la controversia è normalmente unitaria e richiede la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità del processo, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito.
- La riunione di giudizi separati può evitare la nullità soltanto se ricorrono cumulativamente condizioni rigorose: consapevolezza reciproca delle parti, identità della causa e delle difese, trattazione simultanea e decisioni sostanzialmente identiche.
- La sola presenza di alcuni soci nello stesso giudizio non è sufficiente se la società non ha proposto ricorso o non è stata parte del procedimento.
- In presenza di un vizio processuale che incide sulla partecipazione necessaria delle parti, la Corte può non esaminare i motivi sostanziali e dichiararli assorbiti.
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