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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31322/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis c.p.p. volto al dissequestro di metalli preziosi (oro) o, in subordine, al riconoscimento del controvalore in denaro. Il ricorrente sosteneva di essere terzo estraneo, titolare di un valido contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., di aver diritto alla restituzione del metallo o del relativo controvalore, di non avere collegamenti con le società indagate e di godere di garanzie ipotecarie sufficienti per escludere pregiudizio per l'Erario; censurava inoltre la mancata considerazione, da parte del giudice del riesame, dei motivi già depositati e dell'interesse concreto all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che l'istanza fosse meramente ripropositiva rispetto a una precedente pronuncia (24/11/2023) senza nuovi elementi di novità, e che il ricorrente non abbia adeguatamente contestato gli effetti preclusivi di quella decisione. Inoltre il Tribunale e il G.i.p. avevano accertato che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto autorizzazione a vendere l'oro e che, nelle operazioni di ricognizione, non risultava oro materialmente individuabile come destinato al prodotto "Conto Tesoro"; di conseguenza il ricorrente risultava titolare di un mero diritto di credito da far valere con le procedure concorsuali previste dal d.lgs. 159/2011 (ammissione del creditore e verifica dello stato passivo davanti al giudice delegato). Non essendo emerso un risultato immediatamente produttivo di effetti per l'impugnante, l'appello è stato ritenuto inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    ricorso ex art. 322-bis cod.proc.pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare reale: la Corte ha richiesto che l'appello indichi punti specifici di censura e motivi nuovi rispetto a precedenti istanze, ritenendo l'appello meramente ripropositivo in assenza di elementi nuovi.

  • art. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)

    artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011

    Prevedono la tutela dei terzi creditori nei procedimenti di prevenzione patrimoniale; la Corte ha ritenuto che il terzo che invoca un diritto su beni sequestrati debba far valere il proprio credito tramite la procedura concorsuale prevista dal codice antimafia (domanda di ammissione, verifica stato passivo, udienza ex art. 57).

  • art. 56 d.lgs. 159/2011

    art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Regola il subentro dell'amministratore giudiziario nella gestione dell'azienda e dei rapporti patrimoniali; la Corte ha indicato che le facoltà contrattuali del cliente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario e che solo questi è legittimato a decidere, previa autorizzazione del giudice delegato, sulle richieste riguardanti beni aziendali sequestrati.

  • art. 57 d.lgs. 159/2011

    Disciplina la verifica dei crediti e la fissazione dell'udienza per la formazione dello stato passivo; la Corte ha richiamato questo iter come quello in cui il terzo dovrà far valere il proprio diritto di credito.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata come norma connessa alla materia cautelare reale e alla gestione dei beni sequestrati nell'ambito del codice antimafia; usata per collegare le procedure penali con quelle di prevenzione patrimoniale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili e la possibilità di sanzione pecuniaria: la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione al ricorrente.

Massime di principio

  • Se un terzo reclama la restituzione di beni sequestrati deve dimostrare elementi nuovi rispetto a precedenti istanze; le riproposizioni senza novità sono inammissibili.
  • Quando l'amministratore giudiziario ottiene autorizzazione a vendere beni sequestrati e versa il ricavato nei fondi stabiliti, il terzo non può ottenere il bene materiale ma dovrà far valere un credito e chiedere il soddisfacimento tramite le procedure concorsuali (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011).
  • Il terzo che invoca un diritto reale su beni sequestrati è generalmente titolare di un diritto di credito da verificare davanti al giudice delegato; la buona fede è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere il dissequestro immediato.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: l'appello deve mirare a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante, altrimenti è inammissibile.
  • Le facoltà contrattuali nei confronti di una società sottoposta a misura patrimoniale possono essere esercitate, ove previsto, nei confronti dell'amministratore giudiziario; ogni operazione qualificata come straordinaria amministrazione richiede spesso autorizzazione del giudice delegato.
  • Prima di proporre impugnazioni reiterate conviene valutare l'esistenza di elementi nuovi (fatti, documenti, circostanze) rispetto alle decisioni già assunte per evitare condanne per inammissibilità e sanzioni pecuniarie.

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