Cassazione Penale, Ordinanza n. 00609/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti dell'imputato, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, per i reati di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per stupefacenti. In cassazione, tramite il difensore, l'imputato ha dedotto un unico motivo di ricorso per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo in modo generico che il quadro probatorio non dimostrerebbe indizi gravi, precisi e concordanti né la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e introduce una censura diversa e non proposta in appello, essendosi in precedenza l'imputato limitato a invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e non specifico: il motivo non sviluppa una critica analitica alla decisione impugnata, non indica puntualmente le ragioni di diritto e i correlati passaggi motivazionali contestati e introduce una doglianza non devoluta con l'atto di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, Cod. Strada
Richiamato come una delle disposizioni incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.
art. 186, comma 7, Cod. Strada
Richiamato come una delle disposizioni incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.
Era la sola conclusione richiesta in appello dall'imputato; la Corte osserva che tale questione non coincide con la doglianza proposta in cassazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in difetto di assenza di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e analitica alla motivazione della decisione impugnata, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali contestati; una doglianza generica è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità.
- Le censure proposte in cassazione devono essere coerenti con i motivi devoluti nei precedenti gradi di giudizio: la formulazione di un motivo nuovo, non già introdotto con l'appello, è indice di inammissibilità.
- La mera affermazione dell'insufficienza del quadro probatorio, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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