Cassazione Civile, Ordinanza n. 05114/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore, originariamente concedente di un contratto di locazione finanziaria poi ceduto a una società di recupero crediti, ha agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia di un atto di trasferimento immobiliare compiuto da un coniuge in favore dell'altro in attuazione di un accordo di separazione consensuale, nonché del verbale di separazione che tale trasferimento prevedeva. Il creditore assumeva che il proprio credito fosse sorto prima dell'atto dispositivo, che il disponente avesse depauperato il proprio patrimonio e che l'acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato. I convenuti hanno sostenuto che il trasferimento fosse atto dovuto, esecutivo di obblighi assunti in sede di separazione, e quindi non revocabile; hanno inoltre negato la gratuità dell'atto e la prova della scientia damni in capo all'avente causa. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno accolto la domanda revocatoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che il trasferimento immobiliare eseguito in adempimento degli accordi di separazione integra un atto dovuto e non revocabile; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 2901 c.c. per erronea qualificazione dell'atto come gratuito e per ritenuta consapevolezza del pregiudizio in capo alla cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che i ricorrenti non avevano rispettato l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c., omettendo di trascrivere compiutamente il verbale di separazione posto a fondamento delle censure. Ha inoltre osservato che i motivi, pur formalmente dedotti come violazione di legge, tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Nel merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui anche gli accordi di separazione che prevedano trasferimenti immobiliari sono soggetti ad azione revocatoria, perché l'atto non è "dovuto" in senso tecnico ma deriva dalla libera determinazione del debitore; pertanto l'operazione complessiva, accordo compreso, può essere aggredita dal creditore ove ricorrano i presupposti dell'art. 2901 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è esperibile anche contro l'accordo di separazione e contro l'atto di trasferimento immobiliare eseguito in sua attuazione, quando l'operazione pregiudichi le ragioni del creditore; l'atto non è sottratto alla revocatoria per il solo fatto di essere inserito in un regolamento patrimoniale familiare.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riporta specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure, in modo da consentire il controllo della Corte.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedere una rivalutazione del merito o delle prove; il vizio ex n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il richiamo alla tutela dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre non vale a sottrarre automaticamente alla revocatoria l'atto di trasferimento immobiliare compiuto in esecuzione di accordi di separazione.
È richiamata come rimedio alternativo del creditore contro gli effetti pregiudizievoli di una sentenza resa in esecuzione coattiva di un preliminare pregiudizievole.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi della disciplina del rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Gli accordi tra coniugi che prevedono trasferimenti immobiliari, anche se inseriti in un procedimento di separazione o divorzio, non sono di per sé atti dovuti sottratti alla revocatoria ordinaria: l'intera operazione può essere scrutinata ai sensi dell'art. 2901 c.c. se realizza un depauperamento pregiudizievole per il creditore.
- In cassazione il ricorrente deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; la mancata riproduzione del contenuto necessario del documento su cui si fonda il motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
- È inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente di censurare la mera insufficienza, contraddittorietà o erroneità della motivazione.
- Ai fini della revocatoria, un atto di disposizione può essere considerato parte di un'operazione unitaria comprendente anche l'accordo a monte che lo prevede; la natura familiare dell'accordo non esclude l'applicazione della disciplina ordinaria a tutela dei creditori.
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