Cassazione Penale, Ordinanza n. 13823/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva ottenuto dal GIP l'applicazione della pena su richiesta delle parti per una fattispecie di reati in materia di stupefacenti, con riconduzione alla continuazione e applicazione della pena di anni tre di reclusione ed euro 13.000,00 di multa. Con il ricorso per cassazione lamentava vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non avesse adeguatamente motivato sulla eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè per un proscioglimento immediato ove emergano cause di non punibilità o l'insussistenza del fatto/reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse non deducibile perché non rientrante tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., limitati a questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso. La decisione è stata adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamati per indicare il rito del patteggiamento, su richiesta delle parti, definito con applicazione della pena.
Individua i soli motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta; la doglianza sulla motivazione in punto art. 129 c.p.p. ne resta fuori.
Norma evocata dal ricorrente come parametro per l'eventuale proscioglimento immediato, ma la sua mancata esplicita valutazione non è censurabile con il ricorso proposto.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedimento de plano.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Richiamato nella contestazione per il vincolo della continuazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili in cassazione solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi inammissibili le censure estranee a tale catalogo.
- La doglianza relativa alla mancata motivazione sulla possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo autonomamente deducibile contro la sentenza di patteggiamento quando non si ricollega a una delle categorie di vizi consentiti.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere necessariamente più sintetica, poiché deriva da un accordo negoziale tra le parti che esonera l'accusa dall'onere di prova dei fatti contestati.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano nei casi previsti dal rito camerale disciplinato dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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