Cassazione Civile, Ordinanza n. 21047/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva negato la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione per difetto di prova dell'effettiva immissione in possesso e dell'occupazione materiale del fondo. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un proprietario di un terreno sito nel Comune di Lucoli ha chiesto la determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione del fondo, disposta nel 2009 nell'ambito degli interventi emergenziali per il sisma del 6 aprile 2009 e poi revocata nel 2016 senza restituzione del terreno. Il Comune ha resistito sostenendo che al decreto di occupazione non era seguita l'immissione in possesso. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo non provata l'effettiva occupazione del fondo, perché non erano stati prodotti il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza, considerati necessari; ha escluso che la loro esistenza potesse desumersi da prova testimoniale o presuntiva sulla base del decreto di revoca e di un successivo decreto di acquisizione sanante relativo a una particella diversa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il proprietario ha denunciato violazione dell'art. 2700 c.c., dell'art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009 e dell'art. 54 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la mancata produzione del verbale non precludeva l'azione e che l'esistenza dell'atto risultava indirettamente dal frazionamento del fondo, dalla revoca dell'occupazione e dall'acquisizione sanante di una particella già compresa nel medesimo mappale; ha inoltre evidenziato di non aver potuto ottenere copia dei documenti. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso: ha affermato che la produzione del verbale di immissione in possesso non è richiesta per l'ammissibilità della domanda, ma è necessaria per il suo accoglimento nel merito, perché prova la perdita effettiva del possesso; ha ribadito che, in materia di occupazione d'urgenza, il proprietario deve provare l'effettiva apprensione del bene mediante stato di consistenza e verbale, non essendo sufficiente il solo decreto di occupazione; ha inoltre precisato che la disciplina emergenziale del d.l. n. 39/2009 non esonera dalla redazione di tali atti e che, in mancanza della loro produzione, la prova non può essere supplita da testimonianze o presunzioni, salvo eventuale allegazione della perdita del documento e ricorso alla prova documentale sostitutiva o all'esibizione ex art. 210 c.p.c., non attivati nel caso concreto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne fa un'applicazione autonoma decisiva, poiché centra la decisione sulla necessità della prova documentale dell'immissione in possesso e sulla sua non surrogabilità nel caso concreto.
art. 2, comma 6, d.l. 28 aprile 2009, n. 39
"il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli"
La norma emergenziale deroga ad altri adempimenti procedimentali, ma non esonera dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso, che restano necessari per la legittima apprensione del possesso.
Legge di conversione del d.l. n. 39/2009, richiamata come fonte della disciplina emergenziale.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'occupazione/espropriazione; la Corte si concentra tuttavia sulla prova dell'effettiva occupazione e sul verbale di immissione in possesso.
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Cita il provvedimento di acquisizione sanante come elemento non decisivo ai fini della prova dell'immissione in possesso del fondo controverso.
art. 43 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato come precedente disciplina dell'acquisizione sanante, poi dichiarata incostituzionale e sostituita dall'art. 42-bis.
La prova dell'avvenuta redazione dei documenti avrebbe potuto essere cercata mediante richiesta di esibizione al Comune, rimasta però non proposta.
art. 2725, secondo comma, c.c.
Per un atto da redigersi per iscritto a pena di nullità, la prova testimoniale è ammissibile solo previa allegazione della perdita del documento; nel caso concreto tale perdita non era stata neppure dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di occupazione d'urgenza, il decreto di occupazione da solo non prova l'effettiva perdita della disponibilità materiale del bene da parte del proprietario; per ottenere l'indennità o il risarcimento è necessario dimostrare l'avvenuta immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza.
- Lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso costituiscono atti essenziali della procedura ablativa: la loro mancanza non può essere supplita, di regola, da prove testimoniali o presuntive aventi ad oggetto la loro stessa redazione.
- La disciplina emergenziale emanata per far fronte al sisma può derogare ad adempimenti ordinari del procedimento, ma non elimina la necessità degli atti che attestano materialmente l'apprensione del bene quando la legge li prevede espressamente.
- La parte che assume di non aver potuto ottenere la copia dei documenti necessari deve attivarsi per l'esibizione dei documenti presso la controparte o allegare la perdita del documento, se intende avvalersi della prova testimoniale nei casi consentiti dalla legge.
- La produzione del verbale di immissione in possesso non è un requisito di ammissibilità della domanda, ma un mezzo di prova necessario per il suo accoglimento nel merito, perché attesta la effettiva apprensione del fondo e la conseguente insorgenza dell'obbligo indennitario.
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