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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33091/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la confisca per equivalente di somme pari a euro 679,94 depositate su conto corrente. Il ricorrente sosteneva che tale importo era pervenuto dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna (26/04/2018) e dunque costituiva "bene futuro" o reddito di lavoro non soggetto a confisca, in conformità alla sentenza rescindente della Corte di cassazione che aveva affermato l'inconfiscabilità di beni futuri.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che, pur essendo corretta la qualificazione della confisca come per equivalente (dato che il prodotto del reato era l'oro, non rinvenuto), non può essere disposta la confisca per equivalente su beni dei quali il condannato non aveva la disponibilità prima dell'irrevocabilità della confisca. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione non ha verificato né motivato se, alla data dell'irrevocabilità (26/04/2018), le somme confiscate fossero già nella disponibilità del condannato; perciò il provvedimento va annullato e rinviato perché il giudice del rinvio accerti quel fatto e si uniformi ai principi indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    Individua il prodotto del reato (qui l'oro) e autorizza la confisca per equivalente quando il bene materiale non è stato rinvenuto; nel caso ha giustificato la qualificazione della confisca come per equivalente.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Prevede la confisca per equivalente in relazione ai reati di impiego e reimpiego di beni di provenienza illecita; norma richiamata quale base legale per la misura ablativa adottata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 545 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai limiti applicabili (es. limite di un quinto) nella valutazione delle somme sottratte, come parametro richiamato dalla giurisprudenza pertinente.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma invocata; la Corte ha valutato il motivo nelle concrezioni delle norme e della giurisprudenza relative alla confisca e alla possibilità di riguardare beni futuri.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama la distinzione tra sequestro e confisca: il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può avere efficacia anche su beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro, mentre la confisca può riguardare solo beni esistenti al momento della sua adozione definitiva.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per inquadrare l'evoluzione del diritto vivente in tema di confisca nei casi di estinzione del reato; la Corte lo menziona per distinguere la disciplina vigente rispetto ai precedenti orientamenti.

  • art. 430 cod. proc. pen.

    Evidenzia la possibilità per il pubblico ministero di compiere indagini sui beni da sottoporre a confisca anche dopo la citazione a giudizio, sostenendo la possibile estensione investigativa per individuare beni confiscabili.

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Richiamato nel confronto tra confisca diretta (prevista da norme come questa) e confisca per equivalente, utile a distinguere i casi in cui il denaro costituisce direttamente il profitto del reato.

Massime di principio

  • Se il prodotto o profitto del reato è un bene diverso dal denaro (es. oro) e questo non è rinvenuto, la confisca potrà essere disposta per equivalente ma solo entro i limiti del principio di legalità e prevedibilità della sanzione.
  • La confisca per equivalente non può essere esercitata su beni dei quali il condannato non aveva la disponibilità prima dell'irrevocabilità della misura ablativa: somme pervenute dopo tale data sono, di norma, inidonee alla confisca per equivalente.
  • Va sempre distint a re tra sequestro e confisca: il sequestro finalizzato alla confisca può riguardare anche beni acquisiti posteriormente al sequestro (fino al momento dell'adozione della confisca), mentre la confisca, in via definitiva, deve colpire beni esistenti al momento della sua adozione.
  • Quando il profitto del reato è denaro (o si può qualificare come tale), la confisca del denaro è in genere 'diretta' e non richiede il nesso tra la specifica somma e il reato; ma se il denaro non è il prodotto originario del reato, la confisca per equivalente è sanzionatoria e soggetta a limiti di prevedibilità.
  • Il giudice dell'esecuzione deve accertare e motivare la disponibilità del bene (es. presenza sul conto) alla data rilevante (irrevocabilità) prima di disporre la confisca per equivalente; in mancanza di tale accertamento il provvedimento è annullabile.
  • In situazioni analoghe, se le somme impugnate sono dichiarate retribuzione di lavoro o acquisite dopo l'irrevocabilità, occorre documentare l'effettiva disponibilità anteriore alla irrevocabilità per poter legittimamente disporre l'ablazione.

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