Cassazione Civile, Ordinanza n. 19615/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha rilevato che, dopo il rinvio disposto per consentire il completamento dei pagamenti rateizzati nell'ambito della definizione agevolata, nessuna delle parti aveva rappresentato elementi contrari e, in particolare, l'Agenzia delle entrate non aveva segnalato inadempimenti al piano. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento IVA relativa all'anno d'imposta 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; nel corso del giudizio ha inoltre aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119/2018, con rinvio della causa per consentire il completamento dei pagamenti rateizzati. All'udienza successiva, non essendo stato dedotto alcun inadempimento al piano di rateizzazione, la Corte ha ritenuto presumibile il regolare adempimento dell'adesione agevolata.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
indicato come base del controllo automatizzato da cui è derivata l'emissione della cartella di pagamento IVA.
richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
richiamato in relazione all'adesione della contribuente alla definizione agevolata e al conseguente rinvio della causa per completare i pagamenti rateizzati.
Massime di principio
- Quando una parte aderisce a una definizione agevolata e il giudizio viene rinviato per consentire il completamento dei pagamenti rateizzati, la mancata allegazione di inadempimenti al piano consente di presumere il regolare adempimento dell'accordo.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata o comunque non contestata quanto al relativo piano di pagamento, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- Nel giudizio estinto per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.
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