Cassazione Penale, Sentenza n. 07280/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Angiolini era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: tra gennaio e febbraio 2015 la EURO s.r.l. trasferiva 32 immobili a una newco (Domus Holding s.r.l., capitale 2.000 euro) riconducibile di fatto all'imputato; il corrispettivo sarebbe consistito solo nell'accollo dei mutui, senza liberazione della cedente e senza apporto di liquidita. Parte degli immobili risultavano promessi a familiari (con mancato pagamento). Laccusa è che loperazione, realizzata a ridosso dellinsolvenza, abbia svuotato il patrimonio immobiliare della fallita, rendendo inefficace la garanzia per i creditori e integrando una distrazione dolosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di appello e la sentenza di primo grado che avevano dichiarato Angiolini responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e lo avevano condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, con applicazione delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale, incapacita a ricoprire uffici direttivi per 3 anni, interdizione dai pubblici uffici per 5 anni) e condanna al risarcimento in favore della curatela del fallimento EURO s.r.l.; resta ferma lassoluzione per il capo di imputazione relativo alla Pian di Sala. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la qualificazione della condotta come distrattiva: il reato di bancarotta patrimoniale e qualificato come reato di pericolo concreto, non richiede danno effettivo, e il dolo richiesto e il dolo generico (consapevole destinazione del patrimonio a fini diversi dalla garanzia). La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'apparente avallo bancario e il successivo recupero o restituzione dei beni ai fini dellintegrazione del reato; ha escluso lammissibilita delle censure sul trattamento sanzionatorio e ha confermato la persistenza delle statuizioni civili a favore della curatela anche in assenza della sua attiva partecipazione in appello.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 1; artt. 219 e 223
Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte l'ha interpretata come reato di pericolo concreto: sufficiente l'idoneita dell'atto a mettere a rischio la garanzia patrimoniale; il dolo richiesto e il dolo generico (volonta consapevole di dare al patrimonio destinazione diversa dalla garanzia)
Prevede lattenuante per riparazione del danno; la Corte ha precisato che la mera restituzione successiva non vale se non e integrale e anteriore al giudizio, e che il recupero posteriore non esclude la configurazione del reato
Codice Penale, artt. 132 e 133
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione della pena operata dai giudici di merito e ha precisato che i precedenti possono essere considerati ai fini dellart. 133 come indici della personalita anche senza contestazione della recidiva
Codice di Procedura Penale, art. 76
La costituzione di parte civile conserva efficacia in ogni stato e grado; la mancata partecipazione nel grado successivo non determina automaticamente revoca della costituzione
Codice di Procedura Penale, artt. 82, 523 e 598
Richiamati dalla difesa per questioni sulle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto infondate le censure e ha confermato che le statuizioni civili non decadono per semplice assenza della parte civile in appello
Codice Civile, artt. 2770 e 2777
Regolano la prededuzione e le spese della procedura concorsuale; la Corte ha sottolineato che la sottrazione di beni immobiliare pregiudica anche la possibilita di coprire le spese di procedura e le prededuzioni, erodendo la garanzia complessiva della massa dei creditori
Massime di principio
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e un reato di pericolo concreto: non e necessario che il danno si sia gia realizzato, basta che latto sia idoneo ex ante a mettere a rischio la garanzia patrimoniale.
- Trasferimenti di beni significativi poco prima del fallimento a societa di recente costituzione riconducibili agli amministratori, senza apporto di liquidita e con accollo non liberatorio dei mutui, sono indici forti di distrazione e possono integrare il dolo generico.
- Lapparente assenso o la partecipazione dellistituto di credito alloperazione non esclude automaticamente la responsabilita penale: la Corte valuta la concreta qualita delloperazione e gli indici di fraudolenza (anomalita della struttura, rapporti con familiari, mancanza di corrispettivo, esiguo patrimonio della acquirente).
- La restituzione o il recupero dei beni in sede civile dopo loperazione non annulla la fattispecie penale: puo incidere solo limitatamente sul trattamento sanzionatorio se provata come integrale e anteriore al giudizio, ma non esclude la consumazione del reato.
- La sottrazione di immobili gravati da ipoteca non e neutra: anche se il credito ipotecario sembra assorbire il valore, la perdita degli immobili impedisce alla curatela di soddisfare prededuzioni e spese di procedura e riduce la garanzia complessiva della massa dei creditori.
- La costituzione della curatela come parte civile mantiene efficacia nei gradi successivi; l'assenza materiale in appello non comporta automaticamente la revoca delle pretese civili confermate in primo grado.
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