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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02225/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società creditrice per ottenere l'ammissione del proprio credito con collocazione ipotecaria, anziché chirografaria. Il credito era fondato su un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso contro la debitrice quando era ancora in bonis, mai opposto, in forza del quale la creditrice aveva iscritto ipoteca prima del fallimento. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse divenuto munito di formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. solo dopo la sentenza di fallimento, e quindi non opponibile alla massa. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 324 e 647 c.p.c., 2909 c.c., 67 l.fall. e 3 e 24 Cost., sostenendo che il decreto ingiuntivo era ormai "consolidato" perché non opposto e utilizzato anche in esecuzione forzata, sicché il visto di esecutorietà avrebbe avuto rilievo solo formale e non costitutivo della definitività; 2) violazione degli artt. 647 c.p.c., 67 l.fall., 2741 c.c. e 3 e 24 Cost., per la disparità di trattamento che deriverebbe dall'escludere la prelazione ipotecaria a chi abbia ottenuto un decreto non opposto ma privo, al momento del fallimento, della dichiarazione di esecutorietà; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la partecipazione della creditrice a una procedura esecutiva immobiliare promossa prima del fallimento, che avrebbe dimostrato il controllo del titolo da parte del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile al fallimento solo se, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché tale dichiarazione è un atto giurisdizionale che verifica il contraddittorio e determina il passaggio in giudicato formale e sostanziale del provvedimento. In mancanza di tale esecutorietà anteriore al fallimento, il decreto resta inopponibile alla massa; di conseguenza lo è anche l'ipoteca giudiziale iscritta in base ad esso e le relative spese. La Corte ha escluso rilievo all'intervento della creditrice nell'esecuzione immobiliare, osservando che esso sarebbe stato possibile anche sulla base di un decreto provvisoriamente esecutivo e che non vale a sostituire il controllo ex art. 647 c.p.c. Nel dispositivo ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata dalla creditrice per contestare l'esclusione della collocazione ipotecaria.

  • art. 647 c.p.c.

    la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, dopo il controllo sulla notificazione e sul contraddittorio, ha natura giurisdizionale ed è necessaria perché il decreto acquisti efficacia di giudicato ed è opponibile al fallimento.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della definitività e dell'efficacia di giudicato del decreto monitorio.

  • art. 67 l. fall.

    richiamato nel tentativo di fondare la tutela della prelazione ipotecaria; la Corte conferma tuttavia che l'inopponibilità del titolo al fallimento travolge anche l'ipoteca iscritta in base ad esso.

  • art. 3 Cost.

    invocato per censurare la pretesa disparità di trattamento tra creditori muniti di decreto non opposto e creditori che abbiano ottenuto l'esecutorietà prima del fallimento; la Corte esclude la violazione costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte richiama la pienezza del contraddittorio garantita dal procedimento di verifica del passivo.

  • art. 2741 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare una lesione della par condicio, ma la Corte ribadisce che la cristallizzazione degli effetti del fallimento giustifica il diverso trattamento.

  • art. 52 l. fall.

    richiamato per affermare che, dopo il fallimento, ogni credito va accertato nel concorso dei creditori.

  • art. 642 c.p.c.

    menzionato per escludere che la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo possa valere quale sostituto dell'esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

  • art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.

    richiamato per precisare che il decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà non è equiparabile, ai fini dell'opponibilità al fallimento, alla sentenza non irrevocabile.

  • art. 124 c.p.c.

    richiamato solo per distinguere l'attività del cancelliere dalla vera attività giurisdizionale del giudice ex art. 647 c.p.c.

  • art. 153 disp. att. c.p.c.

    richiamato solo per il medesimo profilo distintivo rispetto alla funzione giurisdizionale di verifica ex art. 647 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale fonte della modifica introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1, protocollo n. 1 CEDU

    richiamato solo per escludere che l'interpretazione consolidata sulla non opponibilità del decreto privo di esecutorietà leda la tutela convenzionale dei beni e dei crediti.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto diventa opponibile alla procedura concorsuale solo quando, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato munito della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., perché solo tale provvedimento attribuisce al decreto efficacia di giudicato formale e sostanziale.
  • La mera mancata opposizione al decreto monitorio non basta, di per sé, a renderlo opponibile alla massa dei creditori se, al momento dell'apertura del fallimento, non sia intervenuta la dichiarazione giudiziale di esecutorietà.
  • L'inopponibilità al fallimento del titolo monitorio in assenza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. si estende anche all'ipoteca giudiziale iscritta in forza di quel titolo e alle spese connesse.
  • Nel giudizio di accertamento del passivo non è consentito un accertamento incidentale sostitutivo del provvedimento ex art. 647 c.p.c., poiché la verifica dell'esecutorietà richiede un previo controllo giurisdizionale del contraddittorio e della notificazione.
  • La disciplina non viola né il principio di eguaglianza né il diritto di difesa, poiché la cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della declaratoria e la verifica del passivo garantiscono tutela al credito, anche se solo in chirografo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDecreto ingiuntivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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