Cassazione Civile, Ordinanza n. 28497/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva presentato un'istanza di rimborso in relazione alla tassazione dell'incentivo all'esodo riscosso alla cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, sostenendo che la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, che aveva rilevato una disparità di trattamento di genere nella tassazione di tali somme, gli consentisse di proporre l'istanza entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrente da tale pronuncia, o comunque entro il termine ordinario di prescrizione decennale. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto il contribuente decaduto dal diritto al rimborso. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: con il quinto, esaminato prioritariamente, denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 TUIR, assumendo che il termine per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla sentenza della Corte di giustizia; gli altri motivi investivano il merito della pretesa e, in particolare, uno riproponeva la medesima questione temporale, mentre il sesto richiamava la rettifica della dichiarazione dei redditi entro i termini di decadenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo centrale sul quale si fondava l'intero ricorso: il diritto al rimborso era sorto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della tassazione dell'incentivo, quindi nell'anno 2001, mentre l'istanza era stata presentata solo nel 2007. Il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 era dunque già ampiamente spirato prima della pronuncia della Corte di giustizia, e il rapporto doveva considerarsi ormai esaurito, con conseguente irrilevanza della successiva pronuncia unionale ai fini della riapertura dei termini. La reiezione del quinto motivo ha assorbito tutti gli altri motivi di ricorso. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Sono evocati dal ricorrente per sostenere la diversa tassazione dell'incentivo all'esodo e la decorrenza del termine per chiedere il rimborso, ma la Corte non accoglie tale lettura perché ritiene decisivo il maturare del diritto al rimborso al momento della cessazione del rapporto e della tassazione.
Il termine di 48 mesi per proporre l'istanza di rimborso è qualificato come termine di decadenza; nella specie era già decorso prima della pronuncia della Corte di giustizia e prima della presentazione dell'istanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La retroattività delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea incontra il limite dell'esaurimento del rapporto giuridico dedotto in giudizio, in ragione dell'esigenza di tutela della certezza dei rapporti.
- In materia tributaria, il diritto al rimborso sorge e i relativi termini decorrono dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo e si effettua la tassazione, non dalla successiva pronuncia che chiarisce l'illegittimità del prelievo.
- Quando il termine di decadenza per chiedere il rimborso è spirato prima della pronuncia sopravvenuta, tale pronuncia non può riaprire il rapporto ormai esaurito né rendere tempestiva un'istanza tardiva.
- Se il motivo centrale del ricorso è infondato e definisce l'intera controversia, gli ulteriori motivi che investono il merito o ripetono la medesima questione restano assorbiti.
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