Ordinanza n. 18/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di cessazione della Partita IVA (-OMISSIS-) ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis1., del D.P.R. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997 dd. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-; - del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela dd. -OMISSIS-; - di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti, laddove lesivi degli interessi della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione della partita IVA con contestuale irrogazione di sanzione e successivo rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria ha dichiarato cessata la partita IVA ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis1, del d.P.R. n. 633/1972, irrogando contestualmente la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 7-quater, del d.lgs. n. 471/1997, nonché del rigetto dell'istanza di autotutela e degli atti connessi. Dal testo emergono censure definite dal giudice meramente assertive, dirette a contestare la valutazione degli elementi di rischio e la legittimità dei provvedimenti. L'Amministrazione aveva fondato la cessazione su plurimi e circostanziati elementi riferiti alla società, al legale rappresentante e ai soci, ritenuti indicativi dell'assenza di una struttura organizzativa idonea a Bolzano e di elevati rischi di evasione e di inadempimento degli obblighi fiscali. Tra gli elementi valorizzati figuravano 86 operazioni di compensazione effettuate per conto di terzi nel periodo considerato, per complessivi euro 487.023,40, senza che la società, pur richiesta di produrre la documentazione contabile ed extracontabile, avesse chiarito l'origine e l'utilizzo del credito. Il giudice ha inoltre rilevato che era stato garantito il contraddittorio procedimentale.
La decisione
Nella fase cautelare il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la corposa motivazione dei provvedimenti, fondata su plurimi elementi di rischio di evasione e di inadempimento fiscale riferiti alla società, al legale rappresentante e ai soci, non fosse adeguatamente scalfita dalle censure assertive della ricorrente; ha inoltre considerato garantito il contraddittorio procedimentale. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a evitare rischi di consistente evasione fiscale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 15-bis1, d.P.R. n. 633/1972
Costituisce la base normativa indicata per il provvedimento di cessazione della partita IVA.
art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione contestualmente irrogata nel provvedimento impugnato.
Disciplina il riferimento processuale per la domanda cautelare esaminata dal Tribunale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di una motivazione amministrativa ampia e fondata su plurimi elementi circostanziati di rischio fiscale può escludere il fumus boni iuris quando le censure del ricorrente siano meramente assertive e non siano idonee a confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dall'Amministrazione.
- La valutazione del rischio di evasione e di inadempimento degli obblighi fiscali può riguardare unitariamente la società, il legale rappresentante e i soci, quando gli elementi raccolti dall'Amministrazione siano ritenuti indicativi dell'assenza di una struttura organizzativa effettiva e di concrete criticità fiscali.
- La garanzia del contraddittorio procedimentale rileva, nella fase cautelare, come elemento contrario alla fondatezza delle censure quando l'Amministrazione abbia richiesto la produzione della documentazione contabile ed extracontabile relativa agli elementi di rischio e il destinatario non abbia fornito chiarimenti sufficienti.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico a prevenire rischi consistenti di evasione fiscale può prevalere sull'interesse privato alla sospensione dell'efficacia del provvedimento di cessazione della partita IVA.
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