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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12948/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sulla validità degli ordini di investimento e del contratto quadro (mancata sottoscrizione bancaria), inadempimenti informativi e violazione degli obblighi di adeguatezza nella collocazione di obbligazioni argentine, richiesta di risarcimento del danno e di restituzione dei titoli; questioni processuali relative all'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca e ai suoi effetti sul procedimento, ammissibilità e valutazione delle prove (registrazioni di ordini telefonici, prova testimoniale, perdita incolpevole di documenti) e contestazione di un concorso di colpa dell'investitrice per non aver aderito all'offerta pubblica di scambio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo di impugnazione proposto da Giuliana Berto (sulla errata esclusione del risarcimento per presunto concorso di colpa dell'investitrice dovuto al mancato aderire all'offerta di scambio), ha dichiarato assorbito il sesto motivo e rinunciato il primo; ha ritenuto inammissibili il secondo e il quarto e ha respinto il terzo motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale della banca è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame (con indicazioni sul principio di diritto da applicare al rinvio).

Norme richiamate

  • art. 23 T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998)

    Il requisito di forma previsto dall'art. 23 riguarda il contratto quadro e non i singoli ordini di investimento; la mancata sottoscrizione della banca non implica automaticamente la nullità dell'operazione contestata.

  • art. 96 l. fall. (richiamato)

    Principio applicato estensivamente: se, prima dell'apertura della procedura concorsuale, è stata pronunciata una sentenza di merito, il creditore può essere ammesso al passivo con riserva e l'azione non diventa automaticamente improcedibile dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

  • d.l. n. 99/2017 (convertito in l. n. 212/2017)

    Il decreto disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle banche venete; per gli aspetti non disciplinati rinvia al T.U.B. e, per effetto di catena di rinvii, alla disciplina fallimentare applicabile alla liquidazione coatta, ivi compresa la possibilità di ammissione dei crediti al passivo con riserva.

  • T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), art. 80 e art. 83

    Art. 80 e i rinvii alla legge fallimentare permettono l'applicazione, nei limiti di compatibilità, di istituti fallimentari alla liquidazione coatta delle banche, con conseguente operatività di istituti quali l'ammissione con riserva e la disciplina delle ripartizioni parziali; art. 83 limita alcune azioni contro la banca in liquidazione ma non determina l'improcedibilità automatica delle domande già pendenti con sentenza di merito non definitiva.

  • art. 212 l. fall. e art. 113 l. fall. (richiamati)

    Rilevanza nel quadro dei rinvii che rendono applicabili, per quanto compatibile, norme sulla formazione dello stato passivo e sulle ripartizioni anche nella liquidazione coatta amministrativa.

  • reg. Consob n. 11522/1998 e reg. Consob n. 10943/1997 (art. 36 comma 3)

    Le prescrizioni regolamentari concernono l'obbligo di informazione e le modalità di registrazione degli ordini telefonici; la mancata consegna del documento sui rischi è valutata con riferimento alla normativa applicabile nel tempo (con obblighi di consegna introdotti e disciplinati già prima del 1998).

  • art. 1352 c.c. e artt. 1352 ss. c.c.

    Richiamati con riferimento alla forma degli ordini e alla possibilità che gli ordini siano anche orali, mentre la registrazione serve quale mezzo probatorio e non come requisito di forma assoluto.

  • art. 1227 c.c. e art. 1223 c.c.

    Disciplina del concorso di colpa e della quantificazione del danno: la Corte precisa i limiti dell'applicazione dell'art. 1227 comma 2 (danno evitabile) e stabilisce che la mancata adesione a un'offerta di scambio può rilevare solo se contrario all'ordinaria diligenza, tenuto conto dei rischi e delle circostanze.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato in relazione alla perdita incolpevole di documenti; la valutazione della perdita incolpevole è rimessa al giudice e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 112 c.p.c., art. 99 c.p.c., art. 345 c.p.c.

    Norme processuali richiamate con riferimento all'omessa pronuncia e alla regolarità del giudizio di impugnazione; la Corte valuta la correttezza delle decisioni di merito su omissioni e questioni non adeguatamente dedotte in appello.

  • art. 1218 c.c. e art. 2697 c.c.

    Richiamati in tema di onere della prova e responsabilità per inadempimento: la Corte ribadisce la struttura probatoria specifica nei casi di obbligo informativo dell'intermediario.

Massime di principio

  • La sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa della banca non rende automaticamente improcedibile una domanda già pendente con sentenza di merito non definitiva; il creditore può essere ammesso al passivo con riserva (art. 96 l. fall.) e il giudizio di impugnazione può proseguire.
  • Il requisito formale previsto dal TUF per il contratto quadro riguarda il contratto quadro stesso e non i singoli ordini: la mancata sottoscrizione bancaria non determina automaticamente la nullità degli ordini, che possono avere autonomia probatoria.
  • Gli ordini telefonici e le registrazioni sono strumenti probatori (ai sensi dei regolamenti Consob) ma non costituiscono di per sé un requisito di forma assoluto degli ordini: la banca deve comunque poter provare l'avvenuto conferimento.
  • In caso di inadempimento dell'obbligo informativo dell'intermediario sussiste una presunzione di nesso causale tra omissione e danno subìto dall'investitore; grava sull'intermediario l'onere di dimostrare che il danno si sarebbe comunque verificato.
  • La mancata adesione dell'investitore a un'offerta pubblica di scambio può integrare concorso di colpa solo se, nelle circostanze concrete, quella condotta è irragionevole rispetto all'ordinaria diligenza (non si può pretendere che il cliente compia atti gravosi, eccezionali o rischiosi).
  • Le eccezioni o domande nuove non possono essere introdotte in appello come questioni nuove rispetto al merito: l'attore che ritiene omessa una pronuncia del giudice di primo grado deve dedurla con specifico motivo di appello, non limitarsi a riproporla in sede di gravame.
  • La valutazione della perdita incolpevole di documenti (art. 2724 c.c.) è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

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