Cassazione Civile, Sentenza n. 12849/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva parzialmente accolto l'appello della EUROPORTA contro la rideterminazione TIA per gli anni 2006-2009 relativa a uno stabilimento a Capannori. La ricorrente deduceva, con cinque motivi, violazioni e false applicazioni di norme sul tributo comunale sui rifiuti (esenzioni per superfici che producono rifiuti speciali o adibite a stoccaggio/magazzino), vizi di motivazione e illegittima disapplicazione del regolamento comunale TIA
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il procedimento estinto per rinuncia rituale della ricorrente al ricorso per cassazione (rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore con procura speciale). Non è stata pronunciata alcuna regolazione delle spese giudiziali essendo rimasta intimata la controparte. È stato escluso l'obbligo di applicare la sanzione/contributo aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, in quanto la pronuncia è di estinzione e non di rigetto
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (norme in materia di rifiuti)
Richiamato dai motivi del ricorso in relazione alle esenzioni/assimilazioni dei rifiuti e all'ambito di applicazione della TIA; la ricorrente contestava l'interpretazione delle norme sui rifiuti in ordine all'esenzione delle superfici che producono rifiuti speciali
Regolamento TIA del Comune di Capannori
art. 5 e art. 23 (come richiamati nel ricorso)
Il regolamento comunale è stato al centro delle doglianze della ricorrente per presunta illegittima disapplicazione; il giudice di appello aveva motivato riconoscendo esenzioni per determinate superfici
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1 (motivi di cassazione); art. 390 (rinuncia al processo)
L'art. 360 è la norma che individua i motivi di cassazione richiamati dalla ricorrente; l'art. 390 disciplina la rinuncia, la quale è risultata rituale e ha comportato l'estinzione del processo
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (procedura tributaria)
art. 36, comma 2, n. 4; art. 132 (come richiamati nei motivi)
Norme di riferimento per i profili di legittimità del processo tributario, invocate dalla ricorrente in relazione a presunte nullità, carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa
Art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi come parametro costituzionale relativo al diritto di difesa e al giusto processo, invocato per lamentare carenze motivazionali della decisione impugnata
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma che prevede l'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare una somma aggiuntiva pari al contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma alla fattispecie di estinzione per rinuncia
Provvedimenti legislativi emergenziali e di procedura
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis; D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, art. 16 comma 3 (convertiti successivamente)
Richiamati per giustificare la decisione in camera di consiglio (assenza di richiesta di discussione orale) e le modalità procedurali in periodo di proroghe straordinarie
Altre norme citate nei motivi
art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 456; legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato "E"
Richiami normativi allegati ai motivi della ricorrente inerenti profili tecnici di assimilazione e disapplicazione del regolamento comunale; invocati come base per contestare la legittimità del regolamento TIA
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso effettuata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale estingue il procedimento: il giudizio si conclude per estinzione e non per decisione sul merito
- L'estinzione per rinuncia non equivale a soccombenza sostanziale; quindi norme sanzionatorie o accessorie riservate al ricorrente "non vittorioso" (es. art. 13 DPR 115/2002) di norma non si applicano alla rinuncia
- La rinuncia rituale richiede il rispetto delle formalità previste (tempistica anteriore all'adunanza camerale e sottoscrizione/mandato del difensore); senza tali requisiti la rinuncia potrebbe non essere valida
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, di regola non si adottano provvedimenti di regolazione delle spese processuali salvo che la parte resistente li chieda e vi siano profili per disporli; nella fattispecie la Corte ha omesso qualsiasi statuizione sulle spese
- Dal punto di vista sostanziale, la rinuncia comporta la perdita della possibilità di ottenere una pronuncia di cassazione sulle questioni dedotte: se si ritiene di avere un rischio di soccombenza o difficoltà probatorie, la rinuncia può essere una scelta strategica, ma comporta l'abbandono dei rimedi giurisdizionali
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