Cassazione Civile, Sentenza n. 12851/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 287/04/2018 che aveva rigettato l'appello proposto da ASCIT avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 339/03/2015 relativa ad avviso di accertamento TIA per l'anno 2007. La controversia riguardava la determinazione, in via presuntiva, della superficie tassabile attribuita allo stabilimento di MESCHI S.r.l. (con contestazione della collaborazione della contribuente nella verifica delle superfici e questioni relative al diritto di difesa). Il ricorso in Cassazione era fondato su due motivi: (i) violazione degli artt. 32 del regolamento TIA del Comune di Capannori, 73 del D.L.vo 507/1993 e art. 2697 c.c. per lesione del diritto di difesa; (ii) nullità della motivazione dell'impugnata ai sensi dell'art. 118 c.p.c. per carenza/contraddittorietà della motivazione circa l'esclusione di "ampie aree" in ragione dei rifiuti speciali ivi prodotti.
La decisione
La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione prima dell'adunanza camerale; la Corte ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia (art. 390 c.p.c.). Non è stata disposta alcuna regolamentazione sulle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la controparte. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (sanzione/obbligo di versamento aggiuntivo per il ricorrente non vittorioso), ritenendo la pronuncia di estinzione estranea alla fattispecie sanzionatoria prevista da tale norma.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito)
Richiamata per giustificare la decisione in camera di consiglio ai sensi delle disposizioni emergenziali; indica che la causa è stata decisa in camera di consiglio nonostante assenza di discussione orale.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (convertito)
Richiamata in relazione alla proroga procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio; contesto procedurale e temporaneo.
art. 390, commi 2 e 3, cod. proc. civ.
Stabilisce i requisiti della rinuncia al gravame: la rinuncia è valida se proposta prima dell'adunanza camerale (comma 2) e deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (comma 3). La Corte ha ritenuto la rinuncia rituale e ha dichiarato l'estinzione del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, carenza di motivazione). Erano invocate dalla ricorrente come fondamento dei due motivi; la Corte non è entrata nel merito a causa della rinuncia.
Richiamato nel secondo motivo relativo a presunta motivazione carente; norma sul principio dispositivo e sui limiti della decisione basata sugli atti e sulle prove.
art. 32, Regolamento TIA del Comune di Capannori
Citato come norma regolamentare locale che disciplina aspetti della TIA e delle verifiche delle superfici tassabili; invocata dalla ricorrente per ritenuta violazione procedurale nella determinazione delle superfici.
art. 73 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507
Norma del T.U. delle imposte locali richiamata per presunte violazioni nella determinazione della tassa sui rifiuti (o sue procedure); oggetto del primo motivo, ma non valutata nel merito per la rinuncia.
Norma sull'onere della prova; invocata dalla ricorrente per sostenere che, data la sua collaborazione, l'ente non poteva determinare in via presuntiva le superfici; non è stata decidenda sul merito a causa della rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228)
Prevede l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato. La Corte ha ritenuto tale norma non applicabile alla fattispecie di estinzione per rinuncia, poiché si tratta di norma sanzionatoria ed eccezionale che richiede interpretazione restrittiva e si applica solo quando il ricorso sia respinto come non vittorioso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se effettuata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore con procura speciale (art. 390 c.p.c.), è valida e determina l'estinzione del procedimento senza decisione di merito.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una soccombenza sul merito: norme sanzionatorie che colpiscono il "ricorrente non vittorioso" (es. art. 13 DPR n. 115/2002) non sono applicabili automaticamente in caso di estinzione per rinuncia.
- Quando la causa si estingue per rinuncia non si pronuncia sul merito dei motivi di ricorso; pertanto, questioni sostanziali (es. violazione di norme TIA, onere della prova) restano non decise e possono essere riproposte soltanto nei limiti e nei modi consentiti dalla legge.
- La rinuncia non elimina automaticamente gli obblighi processuali preesistenti (ad es. rispetto alla controparte intimata): in questo caso la Corte ha omesso la regolamentazione delle spese perché la controparte era rimasta intimata, ma talvolta il giudice può comunque decidere le spese secondo le regole vigenti.
- Le questioni procedurali connesse alla forma e al tempo della rinuncia sono rilevanti: una rinuncia irregolare o tardiva potrebbe non produrre estinzione e comportare valutazioni sul merito o sulle spese.
- Se si desidera evitare l'applicazione di sanzioni economiche previste per il ricorrente soccombente, la rinuncia può risultare favorevole perché impedisce un pronunciamento di rigetto; tuttavia, la rinuncia impedisce anche l'ottenimento di una pronuncia favorevole su questioni di merito.
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