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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12832/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello della concessionaria riformando la sentenza di primo grado e ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento (prodromico all'ingiunzione di pagamento) relativo alla TARSU/TIA per gli anni 2005-2011. Il ricorrente denunciava, in particolare, l'erronea esecuzione della notifica (avviso consegnato in luogo diverso dalla residenza/dal domicilio fiscale e ricevuto da persona ignota), la presunta definitività dell'avviso per mancata impugnazione e la nullità dell'ingiunzione per riproduzione fotostatica della firma di un rappresentante.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (nullità della notifica dell'avviso di accertamento per esecuzione in luogo diverso dalla residenza/dal domicilio fiscale del contribuente), ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi e C 1.400,00 per compensi (oltre spese forfettarie).

Norme richiamate

  • art. 43 cod. civ.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha ritenuto decisivo questo profilo rispetto al vizio principale della notifica, che ha prevalso nella decisione.

  • art. 138 cod. proc. civ.

    Rilevante perché la notificazione a imprese individuali segue le regole per le persone fisiche; la Corte ha ricordato che l'atto destinato all'imprenditore individuale deve essere notificato secondo le norme delle notificazioni a persone fisiche.

  • art. 139 cod. proc. civ.

    Fornisce il criterio di scelta tra residenza, dimora o domicilio; la Corte ha richiamato la sequenza preferenziale (residenza prima del domicilio) e l'importanza di individuare correttamente l'indirizzo per la validità della notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento formale del ricorso per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo in virtù della erronea applicazione delle norme sulla notificazione.

  • art. 159 cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente per contestare la definitività dell'avviso; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito a seguito dell'accoglimento del primo motivo, senza trattarlo nel merito.

  • R.D. 14 aprile 1910 n. 639, art. 2

    Norma relativa all'ingiunzione per la riscossione dei tributi locali; la Corte ha richiamato la natura dell'ingiunzione fiscale e la sua funzione prodromica rispetto all'esecuzione forzata, equiparandola per effetti alla cartella di pagamento.

  • Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1, comma 87

    Richiamata nel terzo motivo relativo a profili formali (firma); la Corte non è entrata nel merito di questo profilo perché ha ritenuto decisivo il vizio di notifica.

  • Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 21‑septies

    Richiamata in relazione a questioni di firma e rappresentanza amministrativa; non decisiva nella pronuncia per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, comma 1, lett. a) e c)

    Stabilisce le regole generali per la notificazione degli atti impositivi (notifica nel domicilio fiscale); la Corte l'ha usata per affermare che per l'imprenditore individuale l'atto deve essere notificato al domicilio fiscale della persona fisica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 58, comma 2

    «Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte»

    Definisce la residenza ai fini del domicilio fiscale; la Corte l'ha utilizzata per stabilire dove dovesse essere eseguita la notifica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 59, comma 1

    «L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel Comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività (...)»

    Consente all'amministrazione di fissare il domicilio fiscale nel luogo principale di attività; la Corte l'ha richiamata nel quadro della nozione di domicilio fiscale dell'imprenditore individuale.

  • artt. 137 ss. cod. proc. civ. e art. 149 cod. proc. civ.

    Norme procedurali sulla notificazione; la Corte ha ricordato che le modalità previste per gli atti giudiziari sono richiamate anche per le notifiche degli atti impositivi eseguite dai messi comunali/autorizzati.

  • Legge 20 novembre 1982 n. 890, artt. 7, 8 e art. 14

    Disciplina la notificazione con messo comunale o autorizzato e la possibilità di notifiche via servizio postale; la Corte ha distinto tra notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario e quelle eseguite tramite il servizio postale dall'ufficio finanziario.

  • D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, art. 40

    per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che «deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili»

    Regola la giacenza delle raccomandate e l'avviso di giacenza; la Corte l'ha richiamata nell'analisi delle notifiche via servizio postale.

  • art. 1335 cod. civ.

    Presunzione di conoscenza per le dichiarazioni pervenute nel luogo di destinazione (arrivo della raccomandata); la Corte ha però precisato che tale presunzione è superabile se il destinatario prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, comma 3

    Consente al contribuente di impugnare la cartella (o analogo atto esecutivo) facendo valere la mancata notifica dell'atto prodromico; la Corte ha esteso il principio all'ingiunzione fiscale, confermando che l'omessa notifica dell'atto prodromico rende nulla la conseguente ingiunzione.

  • art. 384, comma 1, cod. proc. civ.

    Permette alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti; la Corte lo ha utilizzato per accogliere direttamente il ricorso del contribuente.

Massime di principio

  • Per l'imprenditore individuale (impresa individuale) la notifica degli atti impositivi deve essere eseguita al domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore; la ditta non ha soggettività distinta.
  • Se residenza e domicilio sono in Comuni diversi, la notifica deve essere eseguita nel Comune di residenza (domicilio fiscale) salvo prova di diversa determinazione amministrativa del domicilio fiscale.
  • L'erronea indicazione del luogo di notifica (anche per mero errore nel numero civico) impedisce il perfezionamento della notifica e la rende impugnabile; il luogo effettivo di consegna, se privo di collegamento con il destinatario, non sanerà l'irregolarità.
  • Spetta al soggetto notificante l'onere di provare che la notifica è stata effettuata nel luogo corretto (residenza o domicilio) qualora il destinatario contesti l'operazione.
  • La nullità della notifica dell'atto prodromico (es. avviso di accertamento) si propaga alla successiva ingiunzione o cartella (nullità derivata): è possibile impugnare l'atto esecutivo facendo valere esclusivamente tale vizio procedurale.
  • L'ingiunzione fiscale è impugnabile innanzi alla commissione tributaria e, come la cartella, può essere annullata se deriva da un avviso di accertamento non validamente notificato.
  • Se la Corte ritiene fondato il vizio di notifica e non sono necessari altri accertamenti, può decidere nel merito senza rinvio (art. 384 c.p.c.), con possibile compensazione delle spese di merito e condanna delle spese di legittimità in favore del ricorrente.
  • Problemi formali minori (es. contestazioni sulla firma) possono risultare assorbiti se emerge un vizio procedurale principale e decisivo (es. nullità della notifica).

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