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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22490/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in questa sede perché meramente reiterativo delle censure di appello e incapace di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo grado, con conferma in appello, una condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, deduceva un unico motivo di vizio di motivazione, censurando il diniego della sostituzione della pena inflittagli con il lavoro di pubblica utilità. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già formulate in secondo grado e già motivate come infondate; pertanto il motivo è considerato non deducibile in sede di legittimità perché privo di specifica critica argomentata al provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    è la norma incriminatrice richiamata per la condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne ricostruisce il contenuto, perché la decisione riguarda solo il profilo processuale dell'impugnazione e della sostituzione della pena.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la loro carenza determina inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata, con confronto puntuale con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le stesse censure già proposte in appello, senza misurarsi con la motivazione con cui il giudice di secondo grado le ha respinte.
  • La deduzione generica di vizio di motivazione, non accompagnata dall'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto decisivi, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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