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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22337/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla successione illegittima di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a tempo determinato. La Corte d’appello aveva accolto la domanda limitatamente ai contratti a termine stipulati ex art. 90 TUEL, ritenendo applicabile il limite massimo di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e reputando che i rapporti in questione, complessivamente considerati, lo avessero superato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, dell’art. 5 d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 90 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 14 preleggi. In sintesi, ha sostenuto che i rapporti di staff ex art. 90 TUEL hanno natura speciale, fiduciaria e temporanea, sono disciplinati anche dal regolamento comunale, sono agganciati alle esigenze dell’organo politico e al suo mandato, e quindi non sono soggetti al limite generale dei 36 mesi previsto per il lavoro a termine ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i contratti stipulati ex art. 90 TUEL costituiscono una fattispecie speciale, caratterizzata da funzione di supporto agli organi politici, intuitus personae e collegamento alla durata del mandato elettivo, tale da sottrarla alla disciplina generale sul limite di 36 mesi del contratto a termine. Ha valorizzato inoltre l’intervento interpretativo del legislatore (art. 18-ter introdotto dalla l. n. 8/2020 di conversione del d.l. n. 162/2019), che ha chiarito che il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, anche in deroga all’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e alle clausole collettive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria proposta dalla lavoratrice. Il dispositivo sulle spese non è integralmente visibile nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • Direttiva 1999/70/CE

    non è violata dalla disciplina speciale dei contratti ex art. 90 TUEL, poiché la ragione oggettiva del ricorso a tali rapporti è già prevista dalla legge

  • art. 5 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    il limite dei 36 mesi non si applica ai contratti stipulati ex art. 90 TUEL, trattandosi di disciplina speciale

  • art. 90 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    "i collaboratori assunti con contratto a tempo determinato"

    prevede una disciplina speciale per gli uffici di supporto agli organi politici; la Corte ne desume la natura fiduciaria e temporanea, collegata al mandato elettivo

  • art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    non trova applicazione in contrasto con la disciplina speciale dell’art. 90 TUEL, anche dopo l’intervento interpretativo del 2020

  • art. 14 preleggi

    è richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura interpretativa

  • art. 44, comma 2, regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione

    prevede il collegamento dell’incarico alla durata del mandato; la Corte lo richiama come dato coerente con la specialità del rapporto

  • art. 1, comma 1, l. 28 febbraio 2020, n. 8

    ha introdotto l’art. 18-ter con portata interpretativa autentica

  • art. 18-ter

    "il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

    conferma in via interpretativa che i contratti ex art. 90 TUEL hanno durata massima coincidente con il mandato dell’organo politico

  • art. 111 Cost.

    esaminato dalla Corte in relazione alla pretesa incostituzionalità della legge interpretativa, esclusa per ragionevolezza

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione agli obblighi convenzionali e al giusto processo, senza ravvisare violazioni

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale del giusto processo, non vulnerato dalla norma interpretativa

  • art. 3 Cost.

    la Corte esclude che la norma interpretativa sia irragionevole

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito dopo la cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994

    richiamato dalla Corte d’appello per la liquidazione della somma riconosciuta; non è centrale nella decisione di legittimità

  • art. 110 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato in via comparativa: per i rapporti ex art. 110 la durata può coincidere con il mandato elettivo; la Corte estende la logica speciale anche all’art. 90

Massime di principio

  • I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per gli uffici di supporto agli organi politici ex art. 90 TUEL costituiscono una disciplina speciale rispetto alla normativa generale sul lavoro a termine e non sono automaticamente soggetti al limite massimo di 36 mesi previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 368/2001 o dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001.
  • La durata dei rapporti ex art. 90 TUEL è funzionalmente collegata al mandato dell’organo politico cui l’ufficio presta supporto; la specialità dell’istituto e la sua natura fiduciaria e di staff giustificano il superamento del termine triennale ordinario.
  • L’intervento legislativo di interpretazione autentica può essere utilizzato per chiarire il significato originario della norma, purché sia coerente con la struttura della disciplina, ragionevole e non lesivo dei principi costituzionali e convenzionali richiamati.
  • Quando il rapporto è legittimamente ricondotto a una previsione speciale di legge che individua già la ragione oggettiva e temporanea dell’assunzione, non è configurabile un abuso del contratto a termine per il solo fatto del rinnovo o della durata superiore a quella prevista per il lavoro subordinato ordinario.
  • In presenza di una disciplina speciale applicabile al rapporto e di accertamenti di fatto già completi, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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