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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35557/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale sanzione in ragione della causa di inammissibilità. La condanna di merito pronunciata in appello resta pertanto ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza in forma particolarmente grave e per una violazione amministrativa/penale collegata alla guida senza copertura assicurativa. Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, si denunciava ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p. una asserita mancanza di motivazione, qualificata però solo come "motivazione incompleta", senza ulteriori specificazioni. La Corte osserva che la censura non si confronta con la sentenza impugnata, la quale aveva invece esplicitato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, le doglianze di appello sull'accertamento della responsabilità e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, e le ragioni del loro rigetto. Il motivo è quindi ritenuto un "non motivo", non idoneo a denunciare un reale vizio motivazionale o una violazione di legge.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c, e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave e nelle ipotesi aggravate previste dal codice della strada.

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Ulteriore disposizione richiamata nella condanna confermata; il testo della decisione non ne esplicita il contenuto applicativo concreto oltre il riferimento al capo di imputazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.

    La doglianza di legittimità è formalmente ricondotta al vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che deve comunque articolarsi in modo specifico e confrontarsi con la sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per sottolineare che il ricorso deve prospettare censure riconducibili ai vizi previsti dalla norma, non essendo sufficiente una formula apodittica o generica.

  • art. 131-bis c.p.

    La sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità del fatto; la Cassazione rileva che tale statuizione era stata specificamente esaminata dalla corte territoriale, ma non è investita da una censura adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 285 c.p.p.

    Citazione presente nel richiamo ai precedenti giurisprudenziali nel testo, non centrale ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile una censura meramente assertiva, priva di concreta individuazione del vizio denunciato e priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di "motivazione incompleta" non integra di per sé un motivo ammissibile se non è chiarito in quali punti la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, né quali passaggi decisivi della decisione di merito sarebbero stati trascurati.
  • Quando la sentenza impugnata abbia esaminato in modo espresso i motivi di appello, il rilievo di una generica carenza motivazionale sullo stesso tema si risolve in un "non motivo" e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ritenuto equo, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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