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Sentenza

Sentenza n. 16584/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per la declaratoria di nullità, annullamento o la disapplicazione del provvedimento prot. -OMISSIS-adottato dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3 – Dipartimento di Prevenzione in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli ulteriori atti, provvedimenti e comportamenti amministrativi, connessi, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti.

Giustizia amministrativa202308665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Roma 3 che ha deciso il ricorso del lavoratore avverso il giudizio del medico competente aziendale sull’idoneità alla mansione specifica

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il datore di lavoro ha chiesto la nullità, l’annullamento o la disapplicazione del provvedimento adottato dall’ASL Roma 3 – Dipartimento di Prevenzione all’esito del ricorso del proprio dipendente ai sensi dell’art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008, contro il precedente giudizio del medico competente aziendale. I motivi di merito non sono esaminati. L’ASL ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il ricorrente ha controdedotto sul punto.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare dell’ASL e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi di merito. La controversia riguarda la valutazione medica sull’idoneità di un lavoratore alla mansione specifica nell’ambito di un rapporto di lavoro privatistico: l’accertamento non persegue la tutela di un interesse pubblico e incide sulle posizioni di diritto e obbligo proprie del rapporto di lavoro, non su una relazione di interesse legittimo con la pubblica amministrazione. L’art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008 è qualificato come norma di relazione, poiché disciplina gli effetti dell’accertamento sul rapporto lavorativo e sui poteri organizzativi del datore di lavoro. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008

    L’art. 41, comma 9, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell’ammettere il ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente avverso il giudizio del medico sulla idoneità del lavoratore alla mansione specifica non è norma di azione ma di relazione poichè definisce il contenuto della prestazione del lavoratore subordinato condizionando, al contempo, il potere organizzativo del datore di lavoro ed, eventualmente, la sua facoltà di recesso dal rapporto in caso di accertata incollocabilità del dipendente nell’organico aziendale alla luce del giudizio medico espresso sulla idoneità specifica alle mansioni.

    Il ricorso all’organo di vigilanza contro il giudizio medico sull’idoneità alla mansione è disciplinato da una norma di relazione, poiché l’accertamento incide sui diritti e obblighi del rapporto di lavoro privatistico e sul potere organizzativo del datore, senza instaurare una relazione di potestà-soggezione rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa.

  • art. 409, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Ne discende che la cognizione della presente controversia deve essere ricondotta alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409, primo comma, n. 1, c.p.c.

    La controversia sull’accertamento medico dell’idoneità alla mansione, quando incide su un rapporto di lavoro subordinato di diritto comune, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

  • art. 11 c.p.a.

    Ne segue, in conclusione, che la presente controversia deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario, avanti il quale il processo potrà essere riassunto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo;

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può proseguire davanti al giudice ordinario mediante riassunzione nei termini e con le modalità previste dall’art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • La controversia sull’impugnazione del giudizio dell’organo di vigilanza relativo all’idoneità di un lavoratore alla mansione specifica appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’accertamento incide sulle posizioni di diritto e obbligo di un rapporto di lavoro privatistico e non persegue la tutela di un interesse pubblico.
  • L’art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008 è norma di relazione, non norma di azione, in quanto l’intervento dell’organo di vigilanza definisce effetti sul rapporto di lavoro, condizionando il contenuto della prestazione e il potere organizzativo del datore.
  • La contestazione del giudizio medico sull’idoneità alla mansione, quando investe gli effetti dell’accertamento sul rapporto di lavoro privato, spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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