Cassazione Civile, Ordinanza n. 35048/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno 2004. La controversia nasceva dalla dedotta invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto della cartella: il ricorrente sosteneva che l'atto fosse stato consegnato a un indirizzo diverso dalla propria residenza e a persona diversa dal destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa prevista dalla disciplina applicabile; inoltre deduceva che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su tali questioni e che non fosse stato esaminato un fatto decisivo, ossia che la persona ricevente non era neppure dipendente del destinatario. Con il terzo motivo denunciava anche la violazione delle norme sulla notificazione degli atti, della legge sulla notificazione a mezzo posta e della disciplina sulla notifica degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi privi di autosufficienza perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto delle relate di notifica degli atti impugnati. Ha inoltre osservato che, in questa materia, la Corte di cassazione non può procedere a un esame diretto degli atti per verificare la validità della notificazione dell'avviso di accertamento, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non di nullità del processo tributario. Le censure, comunque formulate, si ponevano anche in contrasto con l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR sull'attività notificatoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia da parte del giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme sulla notificazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
richiamati quale disciplina generale delle notificazioni.
art. 7, L. n. 890 del 1992
richiamato come norma sulla notificazione a mezzo posta.
art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale disciplina speciale della notificazione degli atti tributari.
art. 19, comma 3, d.P.R. n. 546 del 1992
richiamato nel principio giurisprudenziale sulla impugnabilità della cartella per mancata o invalida notifica dell'avviso di accertamento.
art. 16, terzo comma, d.P.R. n. 636 del 1972
richiamato nel principio giurisprudenziale come precedente disciplina sul medesimo tema.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento presupposto della cartella richiede che il ricorso sia autosufficiente e riproduca gli elementi essenziali degli atti di notificazione su cui si fonda il motivo.
- La validità o invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, quando sia dedotta a sostegno dell'impugnazione della cartella, integra un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione mediante esame diretto degli atti.
- La notificazione dell'avviso di accertamento non è un atto del processo tributario, ma un presupposto per l'impugnabilità della cartella esattoriale; perciò le doglianze sulla sua invalidità non trasformano automaticamente la questione in una nullità processuale rilevabile in sede di legittimità.
- Quando il giudice di appello abbia già accertato in fatto le modalità della notificazione, le censure di legittimità che mirino a rimettere in discussione tale accertamento sono inammissibili se non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
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