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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35048/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno 2004. La controversia nasceva dalla dedotta invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto della cartella: il ricorrente sosteneva che l'atto fosse stato consegnato a un indirizzo diverso dalla propria residenza e a persona diversa dal destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa prevista dalla disciplina applicabile; inoltre deduceva che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su tali questioni e che non fosse stato esaminato un fatto decisivo, ossia che la persona ricevente non era neppure dipendente del destinatario. Con il terzo motivo denunciava anche la violazione delle norme sulla notificazione degli atti, della legge sulla notificazione a mezzo posta e della disciplina sulla notifica degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi privi di autosufficienza perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto delle relate di notifica degli atti impugnati. Ha inoltre osservato che, in questa materia, la Corte di cassazione non può procedere a un esame diretto degli atti per verificare la validità della notificazione dell'avviso di accertamento, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non di nullità del processo tributario. Le censure, comunque formulate, si ponevano anche in contrasto con l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR sull'attività notificatoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento presupposto della cartella richiede che il ricorso sia autosufficiente e riproduca gli elementi essenziali degli atti di notificazione su cui si fonda il motivo.
  • La validità o invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, quando sia dedotta a sostegno dell'impugnazione della cartella, integra un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione mediante esame diretto degli atti.
  • La notificazione dell'avviso di accertamento non è un atto del processo tributario, ma un presupposto per l'impugnabilità della cartella esattoriale; perciò le doglianze sulla sua invalidità non trasformano automaticamente la questione in una nullità processuale rilevabile in sede di legittimità.
  • Quando il giudice di appello abbia già accertato in fatto le modalità della notificazione, le censure di legittimità che mirino a rimettere in discussione tale accertamento sono inammissibili se non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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