Cassazione Civile, Ordinanza n. 27231/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La lite nasce da una domanda monitoria con cui un soggetto ha chiesto l'ingiunzione di pagamento di euro 51.800, sostenendo di aver effettuato, nel periodo 2006-2013, numerosi versamenti su un conto corrente acceso in relazione a un mutuo fondiario contratto da altri soggetti per l'acquisto di un immobile. Secondo il ricorrente, tali somme erano state versate su richiesta dei contraenti e a titolo di mutuo, dunque con obbligo di restituzione; le controparti, invece, hanno contestato la pretesa, negando che i versamenti fossero stati fatti con causale mutuaria. In appello la Corte ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di due opponenti e dichiarato inammissibili le domande ulteriori. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non provata la pattuizione di mutuo e l'obbligo di restituzione, senza considerare le prove testimoniali richieste e riproposte, asseritamente decisive, con conseguente lesione del diritto di difesa e del giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di mutuo, grava su chi agisce per la restituzione la prova di tutti gli elementi costitutivi del contratto, e quindi non solo della consegna della somma ma anche del titolo giuridico che giustifica l'obbligo restitutorio; la semplice contestazione della causale del versamento non sposta l'onere probatorio. Ha inoltre osservato che, quanto alla prova testimoniale, il giudice di merito non era tenuto a una specifica motivazione di rigetto, richiamando il limite di ammissibilità della prova orale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato quale parametro del dedotto vizio di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato quale parametro del dedotto omesso esame/motivazione
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di asserita lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo
richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova
artt. 177, 187, 188, 189 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in relazione allo svolgimento dell'istruttoria
richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale
richiamato dal ricorrente nel novero delle norme violate, senza ulteriore sviluppo nella motivazione
richiamato dal ricorrente nel novero delle norme violate, senza ulteriore sviluppo nella motivazione
richiamato dalla Corte per affermare che, se il giudice ritiene di non poter derogare al limite di valore della prova testimoniale, non deve motivare specificamente il rigetto dell'istanza
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
evocato implicitamente dalla Corte nel principio sull'onere della prova del mutuo, in quanto la prova degli elementi costitutivi grava sull'attore
non citato espressamente nel testo ma richiamato dalla Corte nel concetto di mutuo come contratto reale e nella prova della consegna del denaro
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio per la restituzione di somme asseritamente erogate a titolo di mutuo deve provare tutti gli elementi costitutivi del contratto: non solo la materiale consegna del denaro, ma anche il titolo giuridico che fa sorgere l'obbligo di restituzione.
- La contestazione della causale del versamento non integra un'eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova; essa equivale alla negazione del titolo dedotto a fondamento della domanda.
- Nel mutuo, essendo il contratto reale, la prova della traditio e della pattuizione restitutoria resta a carico di chi invoca il credito.
- Il giudice di merito che ritenga non ammissibile la prova testimoniale per il limite di valore non è tenuto a una motivazione specifica di rigetto dell'istanza, quando si mantenga entro il fisiologico limite di ammissibilità della prova orale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27139/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27143/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27145/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27148/2024 del 21/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →