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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27231/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite nasce da una domanda monitoria con cui un soggetto ha chiesto l'ingiunzione di pagamento di euro 51.800, sostenendo di aver effettuato, nel periodo 2006-2013, numerosi versamenti su un conto corrente acceso in relazione a un mutuo fondiario contratto da altri soggetti per l'acquisto di un immobile. Secondo il ricorrente, tali somme erano state versate su richiesta dei contraenti e a titolo di mutuo, dunque con obbligo di restituzione; le controparti, invece, hanno contestato la pretesa, negando che i versamenti fossero stati fatti con causale mutuaria. In appello la Corte ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di due opponenti e dichiarato inammissibili le domande ulteriori. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non provata la pattuizione di mutuo e l'obbligo di restituzione, senza considerare le prove testimoniali richieste e riproposte, asseritamente decisive, con conseguente lesione del diritto di difesa e del giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di mutuo, grava su chi agisce per la restituzione la prova di tutti gli elementi costitutivi del contratto, e quindi non solo della consegna della somma ma anche del titolo giuridico che giustifica l'obbligo restitutorio; la semplice contestazione della causale del versamento non sposta l'onere probatorio. Ha inoltre osservato che, quanto alla prova testimoniale, il giudice di merito non era tenuto a una specifica motivazione di rigetto, richiamando il limite di ammissibilità della prova orale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato quale parametro del dedotto vizio di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato quale parametro del dedotto omesso esame/motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di asserita lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo

  • artt. 115, 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova

  • artt. 177, 187, 188, 189 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione allo svolgimento dell'istruttoria

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale

  • art. 782 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme violate, senza ulteriore sviluppo nella motivazione

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme violate, senza ulteriore sviluppo nella motivazione

  • art. 2721 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che, se il giudice ritiene di non poter derogare al limite di valore della prova testimoniale, non deve motivare specificamente il rigetto dell'istanza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente dalla Corte nel principio sull'onere della prova del mutuo, in quanto la prova degli elementi costitutivi grava sull'attore

  • art. 1813 c.c.

    non citato espressamente nel testo ma richiamato dalla Corte nel concetto di mutuo come contratto reale e nella prova della consegna del denaro

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio per la restituzione di somme asseritamente erogate a titolo di mutuo deve provare tutti gli elementi costitutivi del contratto: non solo la materiale consegna del denaro, ma anche il titolo giuridico che fa sorgere l'obbligo di restituzione.
  • La contestazione della causale del versamento non integra un'eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova; essa equivale alla negazione del titolo dedotto a fondamento della domanda.
  • Nel mutuo, essendo il contratto reale, la prova della traditio e della pattuizione restitutoria resta a carico di chi invoca il credito.
  • Il giudice di merito che ritenga non ammissibile la prova testimoniale per il limite di valore non è tenuto a una motivazione specifica di rigetto dell'istanza, quando si mantenga entro il fisiologico limite di ammissibilità della prova orale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMandatoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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