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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11448/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto ammesso, in origine, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento poi omologata; successivamente il tribunale aveva aperto la liquidazione del patrimonio ritenendo sussistenti i presupposti della conversione per impossibilità di adempiere al piano a causa del minor afflusso di risorse. Nel reclamo promosso da una creditrice, il tribunale ha poi revocato il decreto di apertura della liquidazione ritenendo la domanda inammissibile ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. n. 3/2012, per incompletezza e non veridicità della documentazione patrimoniale e per mancata ricostruzione compiuta della situazione economica del debitore. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c. e della l. n. 3/2012, sostenendo che il richiamo all'art. 14-quater fosse corretto e che il credito di una delle controricorrenti fosse stato estinto da pagamento eseguito dalla moglie durante il reclamo, con conseguente difetto di legittimazione ad agire o estinzione del procedimento; secondo, ha denunciato violazione dell'art. 14-ter l. n. 3/2012, sostenendo che la meritevolezza non fosse presupposto della procedura di liquidazione e che non vi fosse stato occultamento dei crediti, ma solo diversa rappresentazione già chiarita nelle relazioni depositate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, cioè l'ordinanza che aveva revocato l'apertura della liquidazione del patrimonio per inammissibilità della domanda, non avesse natura decisoria né definitività ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., perché non definiva in modo irretrattabile diritti soggettivi e non precludeva la riproposizione della domanda. Ha quindi escluso l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14-quater l. n. 3/2012

    la disposizione è richiamata come base della conversione della precedente procedura di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio; la Corte precisa però che la questione della sua applicazione nel caso concreto non era decisiva, perché l'inammissibilità del ricorso derivava dalla natura non decisoria del provvedimento impugnato.

  • art. 14-bis, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012

    richiamato nel procedimento a quo come presupposto dell'impossibilità di adempiere agli obblighi del piano per il minor afflusso di risorse.

  • art. 14-ter, comma 5, l. n. 3/2012

    prevede l'inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione quando la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore; la Corte lo assume come ragione della declaratoria di inammissibilità, non come decisione definitiva sui diritti.

  • art. 14-quinquies, comma 1, l. n. 3/2012

    richiamato per chiarire che l'apertura della liquidazione è collegata ai requisiti di cui all'art. 14-ter.

  • art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012

    la preclusione quinquennale opera solo per la proposta di composizione della crisi e solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti di una precedente procedura della medesima natura; non impedisce la riproposizione della domanda di liquidazione dichiarata inammissibile.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti aventi decisorietà e definitività; nel caso concreto tali caratteri sono esclusi.

  • art. 2909 c.c.

    evocato per definire la decisorietà come idoneità del provvedimento al giudicato sostanziale.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo in relazione al difetto di legittimazione e al venir meno dell'interesse ad agire di una controricorrente, ma il motivo non è esaminato per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge richiamata dal ricorrente nei motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiamata dal ricorrente nel primo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sovraindebitamento il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che siano insieme decisori e definitivi: devono incidere in modo irretrattabile su diritti soggettivi e non essere ulteriormente modificabili dal giudice che li ha emessi.
  • La declaratoria di inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio per documentazione insufficiente o incompleta non integra, di regola, un provvedimento decisorio definitivo, perché non produce un giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della domanda.
  • La preclusione quinquennale prevista per la proposta di composizione della crisi opera solo nei limiti espressamente stabiliti dalla legge e non si estende automaticamente alla domanda di liquidazione del patrimonio dichiarata inammissibile.
  • Ai fini dell'apertura della liquidazione del patrimonio è necessario che la documentazione consenta una ricostruzione completa della situazione economica e patrimoniale del debitore; il difetto di tale requisito comporta inammissibilità della domanda.
  • La natura meramente processuale della declaratoria di inammissibilità impedisce di esaminare nel merito le censure sul corretto inquadramento normativo o sulla meritevolezza del debitore quando il ricorso per cassazione sia rivolto contro un provvedimento privo dei requisiti di ricorribilità straordinaria.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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