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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27052/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista, titolare di un conto corrente assistito da apertura di credito, aveva contestato l'applicazione di interessi che assumeva superiori al tasso soglia antiusura in almeno 49 trimestri e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, chiedendo la nullità o inefficacia delle relative condizioni e la restituzione delle somme addebitate. Il Tribunale di Rimini, dopo CTU, aveva respinto la domanda di ripetizione perché la documentazione contabile era incompleta e i soli estratti scalari non permettevano di ricostruire i movimenti del conto e quantificare il credito. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 698/2022 depositata il 28 marzo 2022, aveva respinto l'appello, rilevando che mancava la continuità degli estratti conto per quasi sei anni e che gli estratti scalari documentavano i conteggi degli interessi, ma non le operazioni sottostanti. In cassazione il correntista ha proposto tre motivi. Con il primo, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2033 e 2697 c.c., ha sostenuto che gli estratti scalari, insieme ai saldi per valuta e alle condizioni applicate, consentivano di ricostruire il rapporto e che la Corte di merito aveva attribuito valore esclusivo agli estratti conto analitici. Con il secondo, denunciando violazione delle medesime norme e omesso esame di un fatto decisivo, ha contestato che non fossero stati adeguatamente valutati gli estratti scalari e la metodologia con cui il CTU aveva colmato le lacune documentali mediante movimenti di pareggio a fine trimestre. Con il terzo, deducendo errori in relazione agli artt. 2697 e 2033 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché omessa pronuncia o motivazione, ha lamentato che la Corte d'Appello non avesse considerato gli esiti della CTU e che la banca non avesse contestato i conteggi durante le operazioni peritali né prodotto conteggi alternativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la decisione d'appello non aveva stabilito in astratto che solo gli estratti conto analitici fossero utilizzabili, ma aveva valutato in concreto la documentazione e ritenuto che la mancanza di continuità per quasi sei anni impedisse la quantificazione certa del credito; tale valutazione di fatto non è sindacabile in sede di legittimità. La deduzione, formulata in memoria, secondo cui le lacune riguardavano singoli trimestri è stata ritenuta nuova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la doppia conforme, non avendo il ricorrente dedotto tempestivamente che le decisioni di merito si fondassero su diverse ragioni di fatto, sia perché mirava a contestare la valutazione di merito sull'idoneità della documentazione e sull'approssimazione dei calcoli del CTU. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d'Appello aveva pronunciato e motivato sulla carenza documentale e sull'impossibilità di quantificare con certezza il credito; la mancata contestazione della banca in sede peritale e la mancata produzione di conteggi alternativi non modificavano l'onere probatorio gravante sul correntista. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla banca le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.200 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La ratio decidendi della Corte non è il mero richiamo all’onere di produzione integrale degli estratti conto, ma la valutazione in concreto della documentazione prodotta.

    L'onere della prova della pretesa restitutoria grava sul correntista; la sua violazione non discende automaticamente dall'assenza di estratti conto analitici, ma la sufficienza della documentazione va valutata in concreto. Nel caso deciso, la discontinuità documentale per quasi sei anni è stata ritenuta impeditiva della quantificazione certa del credito.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte d’Appello afferma di condividere “le osservazioni del primo giudice, ove rileva che l’attore/appellante ben avrebbe potuto richiedere ex art. 119 TUB il rilascio della documentazione necessaria per dar prova della sua domanda”, e osserva che, peraltro, “come la banca rileva, e l’appellante non contesta, i periodi per i quali manca la continuità degli estratti conto si estendono per quasi sei anni, dunque per un periodo per nulla trascurabile che rende per ciò stesso impossibile risalire con certezza alla esatta quantificazione del credito rivendicato”.

    La domanda di ripetizione dell'indebito richiede che il correntista provi il credito restitutorio e la sua esatta quantificazione; la lacuna documentale che impedisce di ricostruire con certezza il saldo può quindi giustificare il rigetto della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    La ratio decidendi della Corte non è il mero richiamo all’onere di produzione integrale degli estratti conto, ma la valutazione in concreto della documentazione prodotta.

    La valutazione della documentazione probatoria compiuta dal giudice di merito non comporta, di per sé, violazione della norma quando la decisione si fonda sull'esame concreto della produzione e della sua capacità dimostrativa.

  • art. 116 c.p.c.

    La ratio decidendi della Corte non è il mero richiamo all’onere di produzione integrale degli estratti conto, ma la valutazione in concreto della documentazione prodotta.

    La contestazione della valutazione di attendibilità e sufficienza dei documenti non consente di trasformare il giudizio di merito in una violazione delle regole di valutazione probatoria; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valutato le lacune documentali e la loro incidenza sulla ricostruzione del conto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In primo luogo si osserva che la censura, ex art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile, ricorrendo la c.d. “doppia conforme”, relativamente alle decisioni di primo e secondo grado (art. 360, co. 4, c.p.c.), né il ricorrente ha tempestivamente dedotto, nel ricorso, che le due decisioni non fossero basate sulle stesse ragioni di fatto.

    In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il ricorrente non deduca tempestivamente che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indagine di merito non sindacabile in sede di legittimità.

    Non è sindacabile in cassazione la valutazione di merito che, esaminata la documentazione prodotta, ritenga che la mancanza di continuità degli estratti conto impedisca la quantificazione certa del credito.

  • art. 119 TUB

    La Corte d’Appello afferma di condividere “le osservazioni del primo giudice, ove rileva che l’attore/appellante ben avrebbe potuto richiedere ex art. 119 TUB il rilascio della documentazione necessaria per dar prova della sua domanda”.

    Il correntista può richiedere alla banca la documentazione necessaria a ricostruire il rapporto e a provare la pretesa restitutoria; la possibilità di ottenerla è stata valorizzata nel giudizio sulla sufficienza della produzione probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    Quando il ricorso è respinto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il contributo aggiuntivo è commisurato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis e va versato se dovuto.

Massime di principio

  • Nella domanda di ripetizione dell'indebito relativa a un conto corrente, grava sul correntista l'onere di provare la pretesa creditoria e di fornire elementi idonei a ricostruire il rapporto e quantificare il credito.
  • Gli estratti conto analitici non costituiscono in assoluto l'unico mezzo utilizzabile per ricostruire le movimentazioni di un conto corrente; spetta tuttavia al giudice di merito valutare in concreto se la documentazione alternativa sia sufficiente e attendibile.
  • La mancanza di continuità degli estratti conto per un periodo rilevante può rendere impossibile la ricostruzione certa del saldo e giustificare il rigetto della domanda restitutoria, se la lacuna impedisce di quantificare il credito.
  • La valutazione di merito circa la sufficienza della documentazione e l'incidenza delle lacune sulla quantificazione del credito non è riesaminabile in cassazione, se la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze tecniche.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non deduce tempestivamente che le decisioni di primo e secondo grado sono fondate su ragioni di fatto diverse.
  • La mancata contestazione della banca alle operazioni peritali e la mancata produzione di conteggi alternativi non trasferiscono alla banca l'onere di provare la pretesa restitutoria del correntista.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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