Cassazione Civile, Ordinanza n. 27772/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Due coniugi comproprietari di un alloggio impugnavano una delibera assembleare che aveva disposto, tra l'altro, l'accantonamento di un fondo di euro 50.000 per lavori di impermeabilizzazione dei box e i relativi criteri di riparto. Il tribunale dichiarava inammissibili le domande del comproprietario che non aveva esperito correttamente la mediazione obbligatoria e accoglieva solo il motivo dell'altra comproprietaria relativo alla mancata corrispondenza tra ordine del giorno e deliberato, annullando la delibera limitatamente a quel punto. La corte d'appello rigettava integralmente l'appello del condominio, ritenendo che, anche se il marito aveva partecipato e votato, la moglie comproprietaria restava legittimata a impugnare perché l'argomento dell'accantonamento del fondo non era stato specificamente inserito all'ordine del giorno; riteneva inoltre irrilevanti le censure sulla tardiva deduzione di alcuni vizi e respingeva l'impugnazione sulle spese, condannando il condominio anche alle spese del grado a favore di entrambi gli appellati. Il condominio ricorreva per cassazione con otto motivi, sostenendo: l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione proposta dalla comproprietaria per aver il marito votato favorevolmente in assemblea come rappresentante della comunione; l'omessa pronuncia e l'ultrapetizione sulla doglianza relativa ai criteri di riparto del fondo; l'omesso esame del fatto che non risultava il voto contrario degli attori; l'erronea qualificazione e mancato esame dell'appello incidentale tardivo dei coniugi; l'erronea regolazione delle spese di primo grado e di appello; e, infine, l'illegittima statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo corretta la sentenza d'appello sul punto decisivo: quando una porzione in comunione appartiene a più persone, tutti i comproprietari devono essere convocati e conservano il potere individuale di impugnare la delibera se ricorrono i presupposti dell'art. 1137 c.c.; la presenza di uno di essi in assemblea come mandatario non priva l'altro della legittimazione a impugnare, se l'argomento deliberato non era compreso nell'ordine del giorno. Ha inoltre ritenuto che l'accertamento della non pertinenza del deliberato all'ordine del giorno sia giudizio di merito insindacabile se motivato. Ha invece accolto il sesto motivo, limitatamente alla condanna del condominio alle spese del grado di appello in favore del comproprietario che non era parte del gravame, cassando la sentenza sul punto e decidendo nel merito per escludere tale condanna; ha compensato le spese del giudizio di legittimità. I motivi settimo e ottavo sono stati dichiarati inammissibili perché meramente consequenziali all'accoglimento degli altri motivi.
Norme richiamate
La delibera annullabile può essere impugnata dal condomino non validamente rappresentato o assente; la legittimazione individuale del comproprietario permane se non vi è valida rappresentanza sull'oggetto specificamente deliberato.
art. 67, comma 2, disp. att. c.c.
Nel regime ratione temporis applicabile, i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea, ma ciò non elimina la necessità di convocare individualmente tutti i comproprietari né la loro autonoma legittimazione a impugnare.
In caso di comunione legale tra coniugi, ciascun coniuge è legittimato ad agire per gli atti relativi all'amministrazione dei beni comuni, comprese le impugnazioni delle delibere condominiali, senza litisconsorzio necessario dell'altro.
Il mandatario non può eccedere i limiti del mandato; l'eventuale atto compiuto oltre tali limiti può essere ratificato, ma in difetto il mandante resta legittimato a contestarlo.
Applicabile al condominio per il tramite dell'art. 1139 c.c.; impone che i partecipanti siano previamente informati dell'oggetto della deliberazione, con ordine del giorno sufficientemente specifico.
Consente l'applicazione al condominio delle norme sulla comunione, tra cui il principio di previa informazione sull'oggetto della deliberazione.
La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere una domanda o un'eccezione ritualmente proposta.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle preclusioni processuali, senza specifica autonoma affermazione decisoria nella sentenza.
Richiamato in relazione alla deduzione tardiva di un motivo di impugnazione, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'irrilevanza della questione principale.
L'interesse a impugnare richiede una soccombenza in senso sostanziale e l'utilità concreta che può derivare dall'accoglimento del gravame.
L'appello incidentale subordinato, se condizionato all'accoglimento dell'appello principale, diviene privo di interesse quando l'appello principale è integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese non può essere posta a carico di chi non sia parte soccombente nel relativo grado.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica sul mancato esercizio di tale facoltà.
La Cassazione può decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il motivo di ricorso deve contenere censure specifiche e pertinenti al decisum; non sono ammissibili richieste meramente consequenziali o non autosufficienti.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza; la Corte ha dichiarato taluni motivi inammissibili o infondati secondo la loro effettiva pertinenza.
art. 12, comma 1-quater, D.P.R. 115/2012
La statuizione sul raddoppio del contributo unificato resta sorretta dalla soccombenza non incisa dall'accoglimento parziale relativo alle sole spese di un diverso capo del giudizio.
Massime di principio
- Nel condominio, quando un'unità immobiliare è in comproprietà, la designazione di un solo rappresentante per l'assemblea non esclude la legittimazione individuale di ciascun comproprietario a impugnare la delibera, se ne ricorrono i presupposti.
- Il mandato conferito al comproprietario che partecipa all'assemblea copre solo gli argomenti effettivamente compresi nell'ordine del giorno; una deliberazione su un tema non specificamente indicato può essere impugnata dal comproprietario non presente o non validamente rappresentato.
- L'accertamento della corrispondenza tra deliberato e ordine del giorno è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente sufficiente.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto espresso su una domanda o eccezione ritualmente devoluta; non sussiste se la questione è assorbita dalla decisione su un vizio presupposto.
- Un appello incidentale proposto in via subordinata perde interesse quando l'appello principale è integralmente respinto, perché il suo eventuale accoglimento non potrebbe migliorare la posizione dell'appellante incidentale.
- Le spese processuali seguono la soccombenza concreta nel singolo grado; non è legittima la condanna alle spese in favore di una parte che non sia stata evocata in appello o che non abbia subito soccombenza in quel grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27687/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27688/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27689/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27690/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27694/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27695/2023 del 02/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →