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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27619/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per detenzione/traffico di oltre 10 kg di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2), deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condanna si baserebbe su deduzioni ipotetiche e non sul convincimento oltre ogni ragionevole dubbio; sostiene di essere stato reclutato estemporaneamente in una sala giochi da un soggetto detto "Rolex" per ritirare un pacco destinato a Matteo Baroni, senza conoscenza del contenuto; (2) mancata derubricazione al reato previsto dal comma 4 dell'art. 73 (sostanze della tabella 2.3), invocando l'art. 47, comma 2, c.p. per un presunto errore sul fatto circa la tipologia della sostanza (hashish vs cocaina). Inoltre richiede l'applicazione, se più favorevole, delle pene sostitutive (art. 20-bis cod. pen. e norme transitorie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure attengano alla valutazione di merito delle prove, non sindacabili in Cassazione se la motivazione della Corte territoriale è congrua e logica. La Corte d'appello aveva valutato non credibile la versione difensiva (reclutamento casuale, ignavia sulla illiceità), ha ritenuto sussistente il dolo rispetto alla tipologia di sostanza e ha differenziato responsabilmente le posizioni degli altri soggetti coinvolti (gestori dell'officina, Baroni). Quanto all'istanza sulle pene sostitutive introdotte dal d.l. n.150/2022, la Corte ha richiamato la norma transitoria (art. 95) che rimette la richiesta al giudice dell'esecuzione; pertanto l'istanza va proposta davanti a quel giudice. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma che punisce la detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; nel caso è stata applicata per la detenzione/ritiro di un plico contenente oltre 10 kg di cocaina

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Prevede l'aggravante per l'"ingente quantità" di stupefacente; utilizzata per aggravare la pena data la quantità superiore a 10 kg

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Prevede fattispecie meno grave per sostanze riportate nella tabella 2.3 (cd. "droghe leggere"); il ricorrente aveva chiesto la derubricazione a questa ipotesi, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere un errore sul fatto sulla tipologia della sostanza

  • codice penale, art. 47, comma 2

    Disciplina l'errore sul fatto che qualifica un reato diverso; la Corte territoriale ha escluso l'errore sul fatto per carenza di elementi concreti che lo dimostrassero, ritenendo che mera incertezza non escluda il dolo

  • Decreto-legge n. 150/2022, art. 95 (norma transitoria)

    Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

    La norma transitoria consente l'applicazione delle pene sostitutive se più favorevoli anche ai procedimenti pendenti; tuttavia la richiesta dev'essere rivolta al giudice dell'esecuzione, non alla Corte di Cassazione

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III)

    Regola le pene sostitutive delle pene detentive brevi; citata in relazione all'applicabilità per i condannati entro i limiti previsti dal decreto transitorio

  • codice di procedura penale, art. 666

    Prevede la procedura per il giudizio di esecuzione; richiamato quale procedimento a cui rivolgere l'istanza per l'applicazione delle pene sostitutive

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di fatto e l'attendibilità delle prove operati dal giudice di merito: può censurare la motivazione solo se questa appare carente, contraddittoria o illogica.
  • La mera partecipazione al ritiro di un pacco chiuso, in presenza di elementi (provenienza estera, quantitativi rilevanti, modalità) può integrare il dolo per traffico se le circostanze rendono evidente la destinazione a uso non personale e non sono fornite spiegazioni credibili o elementi probatori in senso contrario.
  • L'errore sul tipo di sostanza (errore sul fatto che qualifica reato diverso) richiede elementi concreti e specifici a supporto: l'incertezza o il dubbio non bastano ad escludere il dolo.
  • Se la difesa sostiene di aver agito per conto di un terzo, spetta all'imputato fornire elementi utili all'identificazione del mandante; assenza di tali elementi rafforza la valutazione di responsabilità.
  • Le modifiche normative più favorevoli (es. pene sostitutive introdotte successivamente) possono essere applicate nei limiti previsti dalla norma transitoria, ma la richiesta va presentata al giudice dell'esecuzione secondo le modalità previste (art. 666 c.p.p. e art. 95 d.l. 150/2022).
  • In situazioni analoghe, è cruciale documentare concretamente la propria ignoranza circa il contenuto illecito della merce (comunicazioni, prove dell'incarico, informazioni sul percorso di consegna, identificazione del mandante) per rendere credibile la versione difensiva.

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