Cassazione Civile, Ordinanza n. 16332/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto due persone chiedendo la restituzione di complessivi euro 38.600,00 che, secondo la sua prospettazione, avrebbe versato tra il 2006 e il 2009 con assegni e contanti per consentire il pagamento di rate di un asserito mutuo ipotecario. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base di prove testimoniali. In appello i convenuti avevano sostenuto che quelle somme non costituivano un mutuo, ma riguardavano rapporti diversi connessi a un progetto imprenditoriale in cui erano coinvolti i rispettivi figli e alla pretesa partecipazione societaria del dichiarante. La Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo non attendibili le testimonianze valorizzate dal Tribunale e insussistente la prova del contratto di mutuo. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe interpretato in modo arbitrario la documentazione e i dati fattuali; con il secondo ha dedotto un ulteriore vizio motivazionale, prospettando una contraddizione interna della sentenza, che da un lato avrebbe ammesso in astratto la prova testimoniale del mutuo orale e dall’altro avrebbe escluso nel caso concreto il consolidato rapporto personale idoneo a giustificare la prova orale. I resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che il mutuo è un contratto reale e che, quindi, chi agisce per la restituzione deve provare non solo la consegna delle somme, ma anche il titolo della dazione da cui derivi l’obbligo di restituzione. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse motivato in modo puntuale e non apparente il proprio convincimento, evidenziando la scarsa attendibilità dei testi, l’assenza di prova dell’entità della somma e la mancanza di elementi idonei a giustificare l’assenza di prova documentale. Le censure del ricorrente sono state considerate, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. È stata inoltre esclusa la dedotta contraddizione motivazionale, poiché la Corte territoriale aveva semplicemente negato che nel caso concreto ricorressero i presupposti per ritenere provato un mutuo orale tramite testimoni. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
è stata richiamata come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato quale vizio di legittimità per nullità della sentenza
art. 2697 c.c.
l’attore che chiede la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della domanda, inclusi consegna e titolo della dazione
art. 2721 c.c.
è stata richiamata per affermare che la prova testimoniale del mutuo orale è ammessa solo al ricorrere dei presupposti individuati dalla giurisprudenza
art. 115 c.p.c.
l’errore di percezione sulla prova non ricorre quando la decisione dipenda da un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 35959/2021 Cass.
è stata richiamata la giurisprudenza sul mutuo come contratto reale e sull’onere di provare consegna e titolo
art. 30944/2018 Cass.
è stata richiamata la giurisprudenza secondo cui la diversa causa della dazione prospettata dal convenuto non comporta inversione dell’onere della prova
art. 6295/2013 Cass.
richiamata per lo stesso principio sull’onere probatorio nella domanda di restituzione di somme date a mutuo
art. 12119/2003 Cass.
richiamata per lo stesso principio sull’onere probatorio nella domanda di restituzione di somme date a mutuo
art. 10927/2024 Cass.
richiamata per il divieto di ottenere in cassazione una nuova valutazione del compendio istruttorio
art. 25166/2019 Cass.
richiamata per escludere che, a fronte di una valutazione di attendibilità delle testimonianze, possa parlarsi di errore di percezione ex art. 115 c.p.c.
Massime di principio
- Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare sia la materiale consegna del denaro sia il titolo giuridico della dazione da cui derivi l’obbligo di restituzione.
- Il mutuo è un contratto reale: il suo perfezionamento richiede la consegna del denaro o delle cose fungibili oggetto del contratto.
- La diversa ricostruzione causale offerta dal convenuto rispetto alla dazione non integra, di per sé, un’eccezione sostanziale idonea a invertire l’onere della prova.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio, se la sentenza impugnata contiene una motivazione puntuale e non apparente.
- Non sussiste vizio di percezione della prova quando il giudice di merito ha compiuto un apprezzamento di attendibilità, sufficienza e coerenza delle testimonianze.
- La prova testimoniale di un mutuo orale può essere ammessa solo entro i limiti e alle condizioni individuate dalla disciplina e dalla giurisprudenza, non essendo sufficiente la mera allegazione di un rapporto personale tra le parti.
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