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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16669/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla validità di un atto di concessione di ipoteca prestato da Antonio e Micaele Gastaldelli in favore della società 'Eredi Gastaldelli' e sulla possibilità di utilizzare le ammissioni di debito rese dai due (in sede stragiudiziale e giudiziale) come "confessione" in grado di incidere sui diritti della Banca (poi AMCO). In primo grado il Tribunale di Verona ha dichiarato nullo l'atto di ipoteca per mancanza di causa (assenza di prova dell'esistenza del credito della Eredi verso gli ex soci). In appello la Corte di Venezia ha rigettato gli appelli ritenendo, tra l'altro, che le ammissioni non costituiscono confessione rispetto alla Banca, che i documenti depositati in appello dalla Eredi (contumace in primo grado) fossero inammissibili ex art. 345 c.p.c., e che il giuramento decisorio non potesse produrre effetti verso la Banca. Con il ricorso per Cassazione la Eredi ha censurato tali decisioni con tre motivi (confessione, ammissibilità documenti, giuramento decisorio). La Cassazione ha esaminato e rigettato ciascun motivo, confermando la ricostruzione delle precedenti decisioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dagli Eredi Gastaldelli. Ha confermato gli effetti della sentenza di merito (e, complessivamente, la dichiarazione di nullità dell'ipoteca per mancanza di causa come deciso in primo grado e non impugnato sul punto tra le parti). La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla natura di "confessione" delle ammissioni dei due Gastaldelli, ha dichiarato inammissibili i documenti depositati in appello dalla parte contumace per violazione delle regole sulle preclusioni (con riferimento ai principi di Sez. U. n. 2258/2022) e ha escluso l'efficacia del giuramento decisorio nei confronti della Banca. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione liquidate in euro 14.000 (più oneri previsti) e ha aumentato la liquidazione delle spese per manifesta inconsistenza del ricorso del 30%. Ha altresì dato atto dei presupposti per eventuale conguaglio del contributo unificato ex d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2730 c.c.

    La confessione (art. 2730 c.c.) è la "dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte"

    La Cassazione interpreta l'art. 2730 nel senso che la confessione opera solo se il fatto dichiarato è giuridicamente sfavorevole al confitente e contemporaneamente favorevole al suo controparte processuale nel medesimo rapporto. Ammissioni che avvantaggiano il dichiarante o riguardano un rapporto diverso non costituiscono "confessione" opponibile a terzi (qui: la Banca/AMCO).

  • art. 1988 c.c.

    L'atto di concessione di ipoteca è stato qualificato dalla Corte come una mera ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. tra i danti ipoteca e la Eredi Gastaldelli; tale atto non prova né costituisce confessione nei confronti della Banca in assenza della prova della fonte dell'obbligazione rispetto al terzo creditore.

  • art. 345 c.p.c.

    Regola sulle prove e sui documenti in appello: la Corte ha ritenuto inammissibili i documenti depositati in appello dalla parte che era rimasta contumace in primo grado, in mancanza dei presupposti per rimuovere le preclusioni (se non dimostrando che la nullità della citazione le ha impedito la conoscenza del processo).

  • Sez. U, Sentenza n. 2258 del 26/01/2022

    Il precedente di legittimità chiarisce che la contumacia volontaria in primo grado non consente poi, in appello, di eludere le preclusioni istruttorie; occorre dimostrare che la nullità della citazione abbia effettivamente impedito la conoscenza del processo per poter esibire atti e prove in appello.

  • art. 294 c.p.c.

    Citato come riferimento alla necessità di dimostrare che la nullità della citazione abbia impedito la conoscenza del processo, requisito per superare la preclusione del contumace.

  • Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 20/07/1967

    Giurisprudenza che stabilisce il principio secondo cui il giuramento decisorio può decidere soltanto la lite tra chi lo deponde e chi lo subisce; non può produrre effetti diretti nei confronti di terzi che non hanno deferito il giuramento. Pertanto il giuramento dei due Gastaldelli non poteva valere nei rapporti con la Banca.

  • art. 385 c.p.c.

    Norma prevedente la condanna alle spese del giudizio di legittimità: la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente.

  • art. 4, comma 8, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Consente l'aumento della liquidazione delle spese per manifesta inconsistenza delle tesi difensive; la Corte ha applicato un incremento del 30% alla liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferimento procedurale per l'eventuale conguaglio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo se dovuto.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Norma tecnica usata per il computo delle spese forfettarie e degli oneri aggiuntivi nella liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • La "confessione" ai sensi dell'art. 2730 c.c. ha efficacia solo se la dichiarazione riguarda un fatto che è simultaneamente sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte nel medesimo rapporto giuridico: ammissioni che avvantaggiano il dichiarante o riguardano rapporti diversi non possono essere usate come confessione nei confronti di terzi.
  • Un atto che riconosce un debito tra due soggetti (ricognizione di debito) non prova automaticamente l'inesistenza di obbligazioni rispetto a terzi; la fonte dell'obbligazione deve essere dimostrata nei confronti del creditore terzo.
  • La produzione in appello di documenti da parte di chi è stato contumace in primo grado è soggetta a limiti rigorosi: sono inammissibili le prove soggette a preclusioni salvo che la contumacia sia stata determinata da una nullità della citazione che ha impedito la conoscenza del processo (onere probatorio a carico del contumace).
  • Il giuramento decisorio può risolvere la lite solo tra chi lo deponde e chi lo subisce; non ha efficacia nei confronti di terzi che non hanno deferito il giuramento, per cui non può sostituire la prova nei rapporti con altri creditori.
  • In casi di evidente infondatezza delle doglianze processuali il giudice di legittimità può incrementare la liquidazione delle spese per soccombenza; quindi bisogna valutare la ragionevolezza delle questioni di diritto prima di proporre ricorsi costosi.
  • Prassi consigliata: chi si trova nella posizione di creditore che contesta ipoteche o patti interni dovrebbe puntare su prove documentali solide circa la fonte dell'obbligazione; chi è contumace deve dimostrare la nullità impeditiva della conoscenza del giudizio per poter poi esibire nuovi mezzi istruttori in appello.

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