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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16452/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al ritiro e alle riparazioni di un'autovettura Opel Corsa (targa CE675TK). Il Tamburini chiedeva la restituzione del veicolo e il risarcimento dei danni sostenendo che la Amocar aveva riparato il mezzo senza autorizzazione e, successivamente, esercitato illegittimamente il diritto di ritenzione. La Amocar sosteneva che le riparazioni erano state incaricate (anche verbalmente) dal Tamburini e aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento delle riparazioni eseguite (€3.647,36 oltre IVA) esercitando il diritto di ritenzione fino al saldo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tamburini. Ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva ritenuto attendibile la testimonianza della Amocar (Galli Dario) e inattendibile quella difensiva (Tamburini William), ha ritenuto legittimo il riconoscimento del credito della Amocar per le riparazioni e, implicitamente, il relativo diritto di ritenzione fino al pagamento. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi attinenti alla presunta nullità o incapacità a testimoniare, al mancato confronto tra testi e alla presunta violazione del principio del contraddittorio. Per soccombenza, il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Parametro di censura in Cassazione (vizi di motivazione e di diritto). La Corte ha valutato e, in più punti, dichiarato inammissibili o infondati i motivi fondati su n.3, n.4 e n.5, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Limite alla sindacabilità in Cassazione: in caso di doppia conforme nella valutazione probatoria (giudice di primo e secondo grado concordi), la pronuncia d'appello non è censurabile ai sensi del n.5 dell'art.360. La Corte ha ritenuto applicabile tale limite alla fattispecie.

  • art. 54 D.L. 22.6.2012 n.83 conv. L. 7.8.2012 n.134

    Norma che ha introdotto il richiamato art.348 ter c.p.c. e ha ridotto la sindacabilità delle valutazioni probatorie in Cassazione; ricompresa nella motivazione per spiegare l'insindacabilità del giudizio di merito sulla credibilità dei testimoni.

  • art. 116 c.p.c.

    Regime della valutazione della prova e del prudente apprezzamento del giudice di merito. La Corte ha precisato che censure rivolte alla valutazione prudente della prova sono rimaste entro i limiti del sindacato di merito e non sono idonee a fondare la cassazione se non sussistono i gravi vizi motivazionali richiesti.

  • art. 246 c.p.c.

    Requisiti di capacità a testimoniare (esistenza di un interesse giuridico). La Corte ha distinto la capacità a testimoniare dalla valutazione di attendibilità, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 254 c.p.c.

    Disciplina del confronto fra testimoni: attribuisce al giudice di merito una facoltà discrezionale di disporre o meno il confronto; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esercitato legittimamente tale discrezionalità e l'ha motivata.

  • art. 157 c.p.c.

    Termini per eccepire la nullità della prova testimoniale per incapacità: l'eccezione deve essere avanzata immediatamente dopo l'escussione del teste o nella prima udienza successiva; la mancata tempestiva eccezione comporta la sanatoria. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato di aver eccepito nei termini.

  • art. 2756 c.c.

    Diritto di ritenzione del creditore che ha eseguito riparazioni sul bene materiale fino al pagamento del credito; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento del credito a favore della Amocar implicasse la legittimità del diritto di ritenzione fino al soddisfo.

  • art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012)

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per la sua applicazione nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni spetta al giudice di merito e, salvo gravissimi vizi motivazionali, è insindacabile in sede di legittimità; la Cassazione evita di rimettere in discussione valutazioni probatorie doppia conformi.
  • Quando primo e secondo grado concordano sulla valutazione del materiale probatorio (doppia conforme), il ricorrente non può fondare la cassazione sul vizio di cui al n.5 dell'art.360 c.p.c.; occorre contestare profili di diritto più stretti.
  • La capacità a testimoniare (art.246 c.p.c.) e l'attendibilità sono profili distinti: la prima riguarda un requisito formale soggettivo; l'attendibilità è un giudizio di merito discrezionale.
  • La mancata tempestiva eccezione di nullità della prova testimoniale (art.157 c.p.c.) comporta la sua sanatoria: chi intende censurare la prova deve eccepire immediatamente dopo l'escussione del teste.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nel disporre il confronto tra testi (art.254 c.p.c.); il rifiuto motivato al confronto non è normalmente sindacabile in Cassazione.
  • Il diritto di ritenzione dell'autoriparatore (art.2756 c.c.) può trovare tutela quando il creditore è riconosciuto per le riparazioni eseguite, anche se il rapporto contrattuale era stato verbalmente concordato, purché emerga prova dell'incarico e del quantum dovuto.
  • Assumere come strategia difensiva la sola critica alla valutazione delle prove in Cassazione è rischioso: è più efficace valorizzare vizi formali di diritto o gravi carenze motivazionali.
  • In giudizi di lavoro probatorio affollati (più testi contrapposti), è fondamentale documentare tempestivamente eccezioni procedurali e conservare elementi oggettivi che supportino l'affermazione di incarico o consenso alle riparazioni (preventivi, comunicazioni, ricevute).

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