Cassazione Civile, Sentenza n. 16655/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza regionale che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di rettifica dell'Agenzia relativo al valore dell'avviamento aziendale. L'Agenzia contestava che il giudice regionale avesse ritenuto l'avviso insufficientemente motivato e avesse escluso la validità del metodo di calcolo adottato dall'Ufficio (percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre anni), sostenendo invece che l'Amministrazione potesse legittimamente utilizzare tale metodo previsto dall'art. 2, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché mal interpretava la ratio della sentenza regionale) e ha accolto il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il criterio previsto dall'art. 2, comma 4, d.P.R. n. 460/1996 (percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi dei tre periodi precedenti, moltiplicata per 3) costituisca un criterio presuntivo/minimale che l'Amministrazione può legittimamente utilizzare e che, se impiegato, inverte l'onere della prova sul contribuente che intenda dimostrare un valore d'avviamento inferiore. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice d'appello per un nuovo accertamento di fatto sul valore dell'avviamento, adeguandosi ai principi e criteri indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4
Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo
La Corte interpreta tale disposizione come fonte di un criterio pratico e presuntivo che determina valori minimi dell'avviamento; l'applicazione del criterio fornisce un indizio a favore dell'Amministrazione e sposta sul contribuente l'onere di provare che il valore effettivo sia inferiore.
Citato solo per rilevare che, pur essendo intervenuta l'abrogazione del d.P.R. n. 460/1996, il d.lgs. non ha introdotto un metodo alternativo di determinazione del valore d'avviamento; pertanto il criterio ex art. 2, comma 4, continua ad essere ritenuto utilizzabile come riferimento presuntivo.
Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
La Corte richiama un costante filone giurisprudenziale secondo cui i criteri del d.P.R. n. 460/1996, art. 2, forniscono valori minimi in funzione della procedura di accertamento con adesione; applicati fuori da quella sede assumono valore presuntivo/indiziario e l'Amministrazione non deve dimostrare esaustivamente l'incongruità del loro utilizzo ma fornire elementi indiziari sufficienti, mentre il contribuente deve allegare e provare, con dati specifici, la sussistenza di un valore effettivo inferiore.
Massime di principio
- Il criterio della percentuale di redditività ex art. 2, comma 4, d.P.R. n. 460/1996 può essere legittimamente utilizzato dall'Amministrazione come parametro presuntivo per determinare il valore dell'avviamento; non va escluso a priori per essere 'troppo matematico'.
- L'applicazione del criterio presuntivo crea un'onere probatorio a carico del contribuente: se contesta il valore accertato deve fornire allegazioni specifiche e prove sui fattori economici dell'azienda che giustifichino un valore inferiore.
- L'Amministrazione non è tenuta a giustificare in modo esaustivo l'abbandono del criterio se fornisce elementi indiziari che ne giustifichino l'utilizzo o l'eventuale diversa valutazione; tuttavia, se la questione è di fatto, il giudice di merito deve procedere a un prudente e motivato accertamento fattuale.
- La mera censura metodologica da parte del contribuente (ossia dire 'il metodo non va bene') è insufficiente: bisogna contestare e dimostrare l'incoerenza dei dati di base su cui si fonda il calcolo (costi, ricavi, andamento dell'attività, prospettive future).
- Se il giudice di merito rigetta un accertamento per errata applicazione del criterio (non per mancanza di motivazione) la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo accertamento di fatto conforme ai principi giurisprudenziali, lasciando al giudice di appello la valutazione concreta delle prove.
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