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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16617/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti (Sanpaolo Invest e, in primo grado, Raspanti) erano stati condannati in primo grado per l'appropriazione di somme investite dagli attori mediante firme e sottoscrizioni apocrife; la Corte d'appello di Firenze aveva rigettato i relativi gravami. Sanpaolo Invest ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello con sei motivi, denunciando, tra l'altro: errato ricorso al fatto notorio della stampa locale da parte del giudice di merito; motivazione apparente circa la rilevanza dell'accertamento peritale sulle firme apocrife e l'assenza di prova che le falsificazioni fossero attribuibili a Raspanti; eccessiva valorizzazione della confessione/autodenuncia del promotore e della sua mancata risposta all'interrogatorio formale; omissione di valutare il concorso di colpa degli investitori. È intervenuta Fideuram quale incorporante di Sanpaolo Invest depositando un atto di intervento non notificato alle controparti, sollevando questioni sulla ammissibilità di tale intervento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento di Fideuram per mancata notificazione, avendo i controricorrenti eccepito la nullità; ha comunque chiarito il principio vigente in caso di fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa (modalità e necessità di notificazione dell'atto di intervento per i giudizi instaurati fino al 31.12.2022, nonché effetti della sanatoria in caso di accettazione del contraddittorio). Sul merito il Collegio ha accolto il secondo motivo di ricorso di Sanpaolo Invest (ossia ha rilevato la apparente motivazione della sentenza di appello in relazione al richiamo al fatto notorio), ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze per nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità sono devolute al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura ad litem puo' accedere alla comparsa di intervento; la Corte ha ritenuto che la procura possa qualificarsi come atto di intervento purché rispettate le forme e il contraddittorio

  • art. 105 c.p.c.

    Rinvio alla disciplina dell'intervento volontario: la societa' incorporante puo' spiegare intervento in corso di causa secondo le regole dell'art.105, ma con le cautele richieste dalla giurisprudenza in tema di successione a titolo universale

  • art. 2504-bis c.c.

    La fusione per incorporazione estingue la societa' incorporata e determina la successione a titolo universale nei rapporti giuridici, inclusi quelli processuali; la norma esclude l'interruzione automatica del processo

  • art. 110 c.p.c.

    Rilevanza della disciplina dell'istituto della chiamata in correità/successione soggettiva: la Corte osserva che la disciplina degli interventi e della loro forma va applicata, nei limiti di compatibilita', anche nel procedimento di legittimità

  • art. 372 c.p.c.

    Il successore a titolo universale deve allegare e documentare la propria qualita' mediante le produzioni consentite dall'art.372, e l'atto d'intervento deve essere notificato per assicurare il contraddittorio

  • art. 370 c.p.c.

    La norma sul deposito telematico degli atti e' applicabile, secondo la Corte, solo ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 31.12.2022; non giustifica quindi, ratione temporis, la non-notificazione dell'atto di intervento in questo procedimento

  • art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149/2022

    Modifica normativa che ha inciso sulle regole di deposito/notifica telematica, ma la Corte precisa che le sue disposizioni si applicano soltanto ai giudizi iniziati dopo il termine previsto

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n.149/2022

    Testo richiamato per delimitare l'ambito temporale di applicazione delle regole telematiche; la Corte ne trae la conseguenza che la non-notificazione non poteva essere giustificata da tale dispositivo nel caso di specie

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Norme sul libero apprezzamento della prova e sui mezzi di prova; citate nei motivi di ricorso e oggetto di esame con riferimento alla corretta motivazione del giudice di merito

  • art. 132, secondo comma, n. 4 (n. 2/4) c.p.c.

    Richiamata con riguardo ai vizi della motivazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui la motivazione apparente integra vizio rilevabile in cassazione

  • art. 232 c.p.c.

    Norma citata in tema di effetti della diserzione del testimone/nominato; la Corte ha osservato i limiti di estensione delle dichiarazioni contra se del promotore al terzo (la banca)

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Regola della cassazione sul vizio di motivazione; la Corte ha richiamato l'interpretazione costituzionalmente orientata che consente il sindacato sulla motivazione quando questa e' apparente

  • Cass. Sez. U. 30 luglio 2021, n. 21970 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la fusione determina successione a titolo universale e la sostituzione della societa' incorporante nella titolarita' dei rapporti giuridici e processuali

  • Cass. Sez. U. 22 aprile 2013, n. 9692 (giurisprudenza)

    Pronuncia richiamata per il principio secondo cui il successore che intende proseguire in Cassazione deve documentare la propria qualita' e notificare l'atto per assicurare il contraddittorio

  • Cass. 17 luglio 2019, n. 19172 (giurisprudenza)

    Richiamata in tema di sanatoria della nullita' dell'intervento quando le controparti acceptano il contraddittorio senza eccezioni

Massime di principio

  • Se una societa' ricorrente si estingue per fusione durante un giudizio di cassazione, la societa' incorporante puo' proseguire il procedimento ma deve intervenire con un atto notificato alle controparti per garantire il contraddittorio; il mero deposito in cancelleria non e' sufficiente per i giudizi instaurati fino al 31.12.2022
  • La mancata notificazione dell'atto di intervento puo' essere sanata se le controparti costitute accettano il contraddittorio senza eccepire; se la nullita' non e' sanata, essa non impedisce comunque il proseguimento del giudizio di legittimita', governato dall'impulso d'ufficio
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un fatto 'notorio', deve individuare e descrivere il fatto cui attribuisce notorieta'; l'omessa o generica individuazione determina apparenza della motivazione e legittima la cassazione per vizio motivazionale
  • L'accertamento tecnico (es. apocrifia di firme) richiede che sia evidentemente collegato, con adeguata motivazione, alla responsabilita' di chi e' imputato; l'accertamento tecnico senza argomentazione circa il nesso causale con l'operato del convenuto puo' essere ritenuto insufficiente
  • La confessione extragiudiziale del litisconsorte e la sua mancata risposta a interrogatorio formale possono essere valorizzate, ma il giudice deve motivare concretamente come tali elementi contribuiscono alla decisione; il richiamo generico al libero convincimento non e' sufficiente
  • La contestazione del concorso di colpa della parte attrice deve essere esaminata e motivata dal giudice del merito; la semplice menzione della possibile ricezione di rendicontazioni non esonera il giudice dal valutare concretamente se e come tali elementi integrino colpa degli investitori

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