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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16668/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

T.S. ha convenuto il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti per una caduta in una buca stradale (azione fondata ex art. 2051 c.c.). In primo grado il Tribunale di Locri le aveva dato ragione condannando il Comune al risarcimento. Il Comune ha impugnato rilevando vizi procedurali: mancata cancellazione dal ruolo per la mancata comparizione dell'attrice alle udienze (art. 309 c.p.c.), decadenza dalla prova testimoniale per la mancata comparizione dell'attrice alla udienza fissata per l'assunzione della prova (art. 208 e 250 c.p.c. e art. 104 disp. att. c.p.c.), c.t.u. inammissibile ed errata valutazione delle prove. In Cassazione la ricorrente ha censurato (i) l'errata esclusione dell'eccezione di incompatibilità del difensore del Comune (giudice onorario) e la conseguente validità dell'impugnazione; (ii) l'erronea applicazione delle norme sulla decadenza dalla prova testimoniale e sull'ammissibilità della relativa eccezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di T.S. Confermata la decisione della Corte d'Appello: (1) sul punto dell'incompatibilità del difensore giudice onorario la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della corte territoriale secondo cui la norma di divieto (art. 5, comma 3, d.lgs. 116/2017) fa riferimento al circondario del tribunale; ne consegue che l'essere giudice onorario in un tribunale non determina automaticamente incompatibilità a difendere dinanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto ricade quel tribunale; pertanto l'impugnazione del Comune non era invalida per difetto di mandato. (2) Quanto alla decadenza dalla prova testimoniale, la Corte ha ribadito che la decadenza prevista dagli artt. 208 e 250 c.p.c. (come interpretati dalla giurisprudenza della Cassazione) è di natura pubblicistica e deve poter essere rilevata dal giudice d'ufficio: la mancata comparizione della parte alla udienza fissata per l'assunzione della prova, senza prova di tempestiva intimazione dei testi o di impedimento, determina la decadenza dalla prova e l'eventuale esclusione delle dichiarazioni dei testi; in mancanza di dette prove viene meno la dimostrazione dell'evento dannoso e del danno, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Il ricorso è dunque rigettato; spese di legittimità compensate; ordinata l'oscuramento dei dati personali della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Norma di riferimento per l'azione risarcitoria proposta dalla ricorrente (responsabilità per cose in custodia); la decisione si è però risolta su profili probatori e processuali, non su interpretazione sostanziale della norma

  • art. 208 c.p.c.

    Disposizione sulla decadenza dalla prova testimoniale: la Corte conferma che la decadenza ha natura pubblicistica e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; la mancata comparizione della parte all'udienza istruttoria comporta la decadenza dalla prova se non provata l'intimazione dei testi o l'impedimento

  • art. 250 c.p.c.

    Norma procedurale che disciplina l'assunzione della prova; le testimonianze acquisite in violazione delle norme procedurali correlate (art. 208 c.p.c. e art. 104 disp. att. c.p.c.) non possono essere utilizzate per fondare la decisione

  • art. 104 disp. att. c.p.c.

    Norma di attuazione rilevante per la disciplina dell'assunzione della prova testimoniale: la sua violazione rende inammissibili le dichiarazioni testimoniali raccolte in violazione del combinato disposto con gli artt. 208 e 250 c.p.c.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 116/2017

    Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, alla parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado

    La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il divieto opera con riferimento al 'circondario' del tribunale (ambito territoriale del tribunale) e non si estende automaticamente a tutto il distretto della Corte d'Appello; dunque il giudice onorario di un tribunale non è di per sé incompatibile a rappresentare parti dinanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto rientra quel tribunale

  • art. 42 quater R.D. 30/01/1941 n. 12 (richiamato)

    "Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario..."

    Norma storica richiamata per contesto normativo: abrogata e sostituita dalla disciplina moderna (d.lgs. 116/2017); la Cassazione ne utilizza la ratio per interpretare restrittivamente le nuove disposizioni

  • art. 4, comma 2, legge n. 57/2016 (richiamato)

    Disposizione abrogata e richiamata nel ricorso; la Corte indica che la disciplina applicabile è quella risultante dal successivo d.lgs. 116/2017

  • art. 14 delle preleggi

    Principio che norme eccezionali limitative di diritti devono essere interpretate restrittivamente; usato dalla Corte per motivare l'interpretazione limitativa dell'incompatibilità

  • art. 178 c.p.c. (richiamato dal ricorrente)

    Richiamato dalla ricorrente in seconda censura; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla tempestività delle eccezioni e ha confermato la possibilità di rilevare la decadenza d'ufficio

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001 (citato)

    La questione relativa alla normativa sul pubblico impiego citata dalla ricorrente non è stata ritenuta rilevabile in Cassazione, perché non trattata compiutamente nel merito nei gradi precedenti

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiama l'obbligo di tutela della privacy: la Corte ha disposto d'ufficio l'omissione dei dati identificativi della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • La decadenza dalla prova testimoniale (art. 208 c.p.c.) è di natura pubblicistica: il giudice può e deve rilevarla d'ufficio quando ricorrono i presupposti (mancata comparizione della parte senza prova dell'intimazione o dell'impedimento), indipendentemente dall'inerzia o acquiescenza delle parti.
  • Le dichiarazioni testimoniali raccolte in violazione del combinato disposto degli artt. 208 e 250 c.p.c. e dell'art. 104 disp. att. c.p.c. non possono essere utilizzate per fondare la decisione; l'assenza di prova dell'evento o del danno determina il rigetto della domanda risarcitoria.
  • La norma che limita l'esercizio della professione da parte di avvocati/giudici onorari (art. 5, comma 3, d.lgs. 116/2017) va interpretata restrittivamente: il divieto opera con riferimento al 'circondario' del tribunale di assegnazione e non si estende automaticamente a tutto il distretto della Corte d'Appello; la mera coincidenza territoriale nel distretto non costituisce di per sé incompatibilità.
  • Se una questione concerne interessi pubblicistici o ordine pubblico processuale (es. decadenza probatoria), essa può essere rilevata anche se la parte avversa non l'ha tempestivamente sollevata; viceversa, questioni inerenti vizi di mandato o incompatibilità possono essere efficacemente dedotte solo se prospettate e valutabili nei gradi precedenti.
  • Nei giudizi di responsabilità per cose in custodia, la decisione può essere determinata più dalla ammissibilità e sufficienza della prova che da una disputa sulla responsabilità sostanziale; pertanto la cura nella notifica/intimazione dei testi e nella partecipazione alle udienze istruttorie è cruciale per la conservazione dei mezzi di prova.

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