Cassazione Civile, Sentenza n. 16629/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria su sei avvisi di accertamento relativi agli anni 2011-2012: alla società erano contestati maggiori ricavi derivanti dalla vendita di libri/minifavole con gadget e l'omessa dichiarazione di una plusvalenza da cessione immobiliare; ai soci era contestato il reddito da partecipazione. In appello la CTR aveva ritenuto inammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia e aveva annullato l'accertamento analitico-induttivo relativo ai ricavi contestando l'adeguatezza delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la dichiarata tardività dell'appello incidentale e la ritenuta illegittimità del metodo analitico-induttivo e delle presunzioni impiegate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia (erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale), ritenendo che l'appello incidentale spedito per raccomandata a.r. fosse tempestivo rispetto al termine di 60 giorni e che l'erronea dichiarazione di inammissibilità impedisse al giudice di appello di esaminare le ragioni dell'Ufficio; perciò la sentenza della CTR è stata cassata e rinviata per nuovo esame. Il secondo motivo (contestazione della legittimità dell'accertamento analitico-induttivo e delle presunzioni) è stato rigettato o dichiarato inammissibile nella parte in cui tendeva a sindacare valutazioni di merito: la Corte ha ricordato la legittimità del metodo analitico-induttivo quando la contabilità è sostanzialmente incompleta e ha richiamato il principio che le presunzioni dell'Ufficio devono essere valutate dal giudice di merito in termini di gravità, precisione e concordanza, procedendo poi eventualmente alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente. Spese del giudizio di cassazione a carico della CTR in quanto soccombente nell'eccezione processuale accolta.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
Richiamato in relazione alla disciplina del deposito degli atti e combinato con l'art. 54: la Corte ha ritenuto che nel processo tributario l'invio per posta (raccomandata) dell'appello incidentale sia valido se spedito nel termine, analogamente alle regole sul deposito/trasmissione degli atti, per ragioni di semplificazione e conformità ai principi costituzionali.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54
Regola il termine per la proposizione dell'appello incidentale; la Corte ha confermato che tale termine può essere rispettato mediante spedizione postale della raccomandata entro il termine previsto.
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
Norma processuale richiamata come parametro di valutazione della violazione di legge sul profilo della tempestività e ammissibilità dell'impugnazione; ha consentito alla Corte di sindacare la corretta applicazione della normativa processuale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Citato dall'Agenzia nel secondo motivo relativo alle modalità di accertamento (ma la Corte non ha ritenuto decisiva la censura di legittimità sotto questo profilo, trattandosi di valutazioni di merito).
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 1, lett. c)
Citato dall'Agenzia in relazione all'IVA e alla quantificazione dell'imponibile; la Corte ha richiamato che le questioni sull'adeguatezza delle presunzioni sono di merito e non immediatamente sindacabili in cassazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5-bis
Richiamato per richiamare il principio secondo cui le presunzioni giurisprudenziali devono essere sufficienti e circostanziate e oggetto di valutazione complessiva da parte del giudice di merito (sebbene la disposizione non fosse applicabile direttamente al caso concreto).
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello incidentale inviato per posta (raccomandata a.r.) è valido se la spedizione avviene entro il termine previsto di legge (60 giorni), pertanto il termine si considera rispettato dalla data di spedizione, non solo dal deposito materiale in cancelleria.
- Se un giudice di appello dichiara erroneamente l'inammissibilità di un'appello incidentale, la sentenza resa va cassata con rinvio anche se essa ha comunque affrontato la questione: l'erronea declaratoria priva l'Ufficio della possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni e non determina giudicato.
- L'accertamento analitico-induttivo è uno strumento legittimo quando la contabilità è sostanzialmente incompleta; la scelta del metodo è discrezionale dell'Amministrazione e non sindacabile nel merito dalla Cassazione.
- Le presunzioni su cui si fonda l'accertamento tributario devono essere valutate dal giudice di merito in termini di gravità, precisione e concordanza; solo se ritenute tali, il giudice deve poi verificare la prova contraria offerta dal contribuente, il quale ha l'onere della prova.
- Le censure in Cassazione che mirano a una diversa valutazione dei fatti e delle valutazioni di merito del giudice d'appello sono in gran parte inammissibili: la Cassazione sindaca la corretta applicazione della legge, non la valutazione discrezionale delle presunzioni ove fondate su elementi logici e non contraddittori.
- In controversie editoriali o commerciali con prodotti misti (es. libri + gadget), è importante che l'Amministrazione tenga conto di fattori specifici (commercializzazione di prodotti di terzi, costo medio dei gadget, restituzioni) quando formula presunzioni quantitative; analogamente il contribuente deve fornire elementi concreti per confutare le presunzioni.
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