Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30941/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che confermava la condanna per il reato di ricettazione (detenzione e vendita di numerosi DVD contraffatti), con tre censure principali: 1) nullità della notifica del decreto introduttivo del giudizio di appello (irregolare notifica telematica e difetto di notifica al domicilio eletto); 2) carenza della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.; 3) errato trattamento sanzionatorio, con rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria, nonostante la qualità soggettiva dell'imputato (incensurato) e la sua situazione lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso infondati sul merito (la nullità della notifica dell'atto d'appello è stata sanata per mancata tempestiva eccezione, la notifica del decreto di citazione diretta in primo grado è risultata valida, la valutazione sulla responsabilità e sul diniego di conversione della pena è stata considerata non manifestamente illogica). Tuttavia la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché, alla data della decisione della Cassazione, il reato di ricettazione risultava ormai estinto per prescrizione (fatti del 22/02/2012; con sospensione calcolata la prescrizione decennale è maturata il 13/11/2022, dopo la sentenza d'appello ma prima della decisione della Cassazione). Pertanto la condanna è stata cancellata per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 648, comma 2

    L'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 è stata riconosciuta dal giudice di merito in relazione al reato di ricettazione contestato.

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter

    Riferimento al reato di illecita riproduzione/duplicazione (provento) collegato all'indagine; il reato concorrente di cui all'art. 171-ter era stato dichiarato estinto per prescrizione dal primo giudice.

  • Codice di procedura penale, art. 157, comma 8-bis

    La notificazione del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di fiducia è idonea a costituire il rapporto processuale e la relativa nullità è di grado intermedio: è sanata se non tempestivamente eccepita dall'imputato nel corso del giudizio di appello, data la natura fiduciaria del rapporto con il difensore di fiducia.

  • Codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Norme sulla notificazione degli atti (richiamate nella contestazione relativa alle modalità telematiche e domicili eletto); la Corte ha ritenuto comunque che le irregolarità denunciate non abbiano prodotto la nullità insanabile del giudizio, essendo state sanate o validamente rimosse in udienza.

  • Codice penale, art. 712

    L'eventuale derubricazione alla contravvenzione di cui all'art. 712 (incauto acquisto) è stata esclusa: i giudici di merito hanno ritenuto provata la detenzione per la vendita e l'assenza di giustificazioni, anche in considerazione dell'elevato numero di DVD contraffatti.

  • Norme sulla prescrizione (calcolo del termine estintivo)

    È stata applicata la disciplina della prescrizione con il conteggio dei termini e delle sospensioni: i fatti del 22/02/2012, considerata la sospensione di 8 mesi e 21 giorni, hanno determinato la maturazione della prescrizione decennale il 13/11/2022, evento che ha reso necessario l'annullamento senza rinvio della condanna.

Massime di principio

  • La notificazione al difensore di fiducia è efficace e le nullità connesse sono sanate se non vengono tempestivamente eccepite dall'imputato in giudizio; pertanto chi invoca vizi di notifica deve sollevare il punto immediatamente e con elementi probatori della mancata conoscenza.
  • La notifica telematica o effettuata in modo anomalo può essere ritenuta valida se il difensore non protesta tempestivamente e se, complessivamente, risulta l'avvenuta conoscenza dell'atto.
  • Per ottenere la derubricazione a contravvenzione (es. incauto acquisto) è necessario confutare concretamente le risultanze probatorie che dimostrano la detenzione per la vendita (quantitativo degli oggetti, modalità di detenzione, dichiarazioni dei testi): mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La valutazione sul diniego di conversione della pena in sanzione pecuniaria può essere confermata se il giudice fonda la decisione su elementi concreti (pericolo di recidiva, assenza di occupazione, rilevante quantità di materiale illecito); per opporsi efficacemente occorre fornire elementi che contraddicano tali valutazioni.
  • Anche se il ricorso è infondato sul merito, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione intervenuta dopo la decisione impugnata: è fondamentale calcolare correttamente i termini e le eventuali sospensioni della prescrizione.
  • In casi simili, è utile per la difesa: a) contestare tempestivamente eventuali vizi di notificazione; b) documentare la situazione personale (occupazione, incensuratezza) se si chiede la conversione della pena; c) verificare e calcolare i termini di prescrizione tenendo conto di sospensioni per valutare tempestivamente iniziative processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.