Sentenza del 26/07/2018 n. 3231 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
NOTIFICA - A SOGGETTO IRREPERIBILIE- REQUISITI RICHIESTI PER LA VALIDITÀ DELLLA STESSA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata nei confronti di un destinatario temporaneamente irreperibile, ossia in una situazione di cosiddetta irreperibilità relativa. Il ricorrente sosteneva che non fosse sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, ma che dovessero essere completati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.
La decisione
La regola affermata è che, nei casi di irreperibilità relativa, la notifica deve essere eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. e si perfeziona soltanto con il compimento di tutti gli adempimenti prescritti: deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa, con effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario. La mera spedizione della raccomandata non è sufficiente. Pertanto, ove manchi la prova della ricezione della raccomandata informativa, la notifica della cartella deve ritenersi invalida.
Norme richiamate
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata informativa. Il perfezionamento non dipende dalla sola spedizione, ma richiede l’effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario.
Art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento, da coordinare, nei casi di irreperibilità relativa, con gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.
Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina le notificazioni degli atti tributari e, per le ipotesi di irreperibilità relativa, deve essere interpretata nel senso che occorre rispettare integralmente la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c.
Cass. civ., sez. 6-5, ordinanza n. 9782 del 19 aprile 2018
Ha ribadito che, nell’irreperibilità relativa, la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede anche l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.
Cass. civ. n. 25079/2014
Richiamata a sostegno della necessità di completare tutti gli adempimenti della procedura notificatoria prevista per l’irreperibilità relativa.
Corte costituzionale n. 3/2010
Ha evidenziato la rilevanza della conoscibilità effettiva dell’atto e della ricezione della raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso il proprio domicilio, non è sufficiente depositare l’atto in Comune e spedire la raccomandata informativa: devono essere dimostrati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.
- La prova della sola spedizione della raccomandata non equivale, di regola, alla prova della sua ricezione e non consente di considerare perfezionata la notifica nei casi di irreperibilità relativa.
- Chi intende avvalersi della notifica deve conservare e produrre la documentazione relativa al deposito dell’atto, all’avviso lasciato al destinatario, alla spedizione e alla ricezione della raccomandata informativa.
- In assenza della prova della ricezione della raccomandata informativa, la notifica può essere contestata per invalidità, con conseguenze sulla validità degli atti successivi fondati su quella notifica.
- La disciplina dell’irreperibilità relativa non va confusa con quella dell’irreperibilità assoluta: la procedura applicabile e il momento di perfezionamento possono essere differenti.
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