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Sentenza

Sentenza del 26/07/2018 n. 3235 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPUGNAZIONE - TERMINI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito erariale risultante da un atto impositivo impugnato in giudizio. La questione è se, dopo la sentenza che definisce l'impugnazione e conferma la legittimità dell'atto, il credito continui a essere soggetto al termine proprio dell'atto originario oppure al termine ordinario decennale previsto per i diritti risultanti da una sentenza.

La decisione

È stato affermato che il credito erariale accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo è soggetto al termine prescrizionale decennale. Dopo la sentenza, infatti, il titolo dell'eventuale esecuzione non è più l'atto impositivo originario, ma la pronuncia giudiziale che ne ha confermato la legittimità. Il principio è richiamato in relazione all'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 e alle sentenze della Corte di cassazione n. 1997/2005 e n. 842/2014.

Norme richiamate

  • Art. 78 del d.P.R. n. 131/1986

    La disposizione è richiamata nel contesto della riscossione dell'imposta di registro e della prescrizione del credito. Quando l'atto impositivo è stato impugnato e la sentenza ne ha confermato la legittimità, il credito risultante dalla decisione giudiziale è assistito dal termine prescrizionale decennale.

  • Cassazione civile, n. 1997/2005

    La sentenza è richiamata a sostegno del principio secondo cui il credito definitivamente accertato con una pronuncia giudiziale è soggetto al termine di prescrizione decennale.

  • Cassazione civile, n. 842/2014

    La pronuncia conferma che, a seguito della decisione giudiziale sull'atto impositivo, il titolo della pretesa esecutiva è costituito dalla sentenza e non più dall'atto amministrativo originario.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo viene impugnato e una sentenza definitiva ne conferma la legittimità, il credito risultante dalla decisione giudiziale può essere soggetto al termine prescrizionale decennale.
  • Per stabilire il termine di prescrizione occorre individuare il titolo effettivo della riscossione: dopo la sentenza, il riferimento principale è la pronuncia giudiziale e non l'atto impositivo originario.
  • La decorrenza e l'eventuale interruzione della prescrizione devono essere verificate considerando la definitività della sentenza e gli atti successivi validamente notificati dall'ente creditore o dall'agente della riscossione.
  • Il principio riguarda i casi in cui la sentenza abbia effettivamente definito la pretesa tributaria e confermato il credito; non può essere applicato automaticamente a ogni atto o procedimento non concluso con un accertamento giudiziale definitivo.

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