Sentenza del 25/07/2018 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Savona
Imposta di Registro - Beneficio di cui all'art.33, comma 3, Legge n.388/2000 - Utilizzo edificatorio di aree soggette a piani particolareggiati - Termine - Realizzazione di sole opere di urbanizzazione - Inidoneità - Revoca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revoca dell'agevolazione è stata ritenuta legittima, poiché entro il termine di legge non erano stati realizzati interventi edificatori idonei a dimostrare l'effettivo utilizzo edificatorio delle aree. La sola esecuzione delle opere di urbanizzazione non è stata considerata sufficiente per conservare il beneficio, con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 388/2000, richiamata dall'art. 16 della Legge n. 448/2001, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% per l'acquisto di aree comprese in piani particolareggiati, subordinatamente all'utilizzo edificatorio delle aree entro il termine previsto dalla legge. Il contribuente non ha realizzato, entro il termine prorogato dalla normativa successiva, opere edificatorie sufficienti, limitandosi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Secondo la giurisprudenza citata, tale attività non equivale alla concreta edificazione richiesta: sono necessari almeno la realizzazione del cosiddetto rustico e il completamento della copertura.
Norme richiamate
Art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000
Prevede il beneficio dell'applicazione dell'imposta di registro in misura agevolata per il trasferimento di aree comprese in piani particolareggiati, subordinato all'utilizzazione edificatoria dell'area entro il termine previsto.
L'agevolazione è condizionata non alla sola destinazione urbanistica dell'area o all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma alla concreta realizzazione di un intervento edificatorio idoneo.
Art. 16, Legge n. 448/2001
Prevede l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1% per le operazioni rientranti nel beneficio.
La misura agevolata opera solo se sono rispettate tutte le condizioni sostanziali e temporali previste dalla disciplina.
Art. 2, comma 23, D.L. n. 225/2010
Ha prorogato il termine entro il quale dovevano essere realizzati gli interventi necessari per mantenere l'agevolazione.
Art. 6, comma 6, D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013
Ha ulteriormente prorogato il termine per la realizzazione dell'intervento edificatorio, senza però eliminare la necessità di una concreta edificazione.
Cassazione n. 11691/2017 e Ordinanza n. 29158/2011
Hanno chiarito che, ai fini del mantenimento dell'agevolazione, non è sufficiente la realizzazione delle sole opere di urbanizzazione; devono essere realizzati almeno il rustico e il completamento della copertura.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto di aree edificabili sottoposte a piani particolareggiati sono subordinate al rispetto di condizioni sostanziali e di un termine preciso.
- La sola realizzazione delle opere di urbanizzazione non dimostra, di regola, l'effettivo utilizzo edificatorio dell'area e non è sufficiente a conservare l'imposta di registro agevolata.
- Per evitare la revoca, occorre che entro il termine applicabile siano realizzate opere edilizie concrete e significative, quantomeno il rustico e la copertura dell'edificio, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
- Le proroghe legislative del termine ampliano il periodo utile per adempiere, ma non modificano il requisito minimo della concreta edificazione.
- In caso di mancato rispetto delle condizioni, l'Amministrazione può revocare il beneficio e recuperare la differenza tra l'imposta agevolata versata e quella ordinaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 587 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 592 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 595 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 604 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 609 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 2020 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →