Sentenza del 26/07/2018 n. 3220 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI - PAGAMENTO - ACQUIESCENZA - NON SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'acquiescenza del contribuente per il solo fatto del pagamento delle somme contestate. Il pagamento, in assenza di ulteriori elementi chiari e inequivocabili, non comporta né la rinuncia preventiva a impugnare l'atto né la rinuncia a un ricorso già proposto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di considerare il pagamento dei tributi o delle sanzioni contestati come acquiescenza preventiva oppure, se il ricorso è già stato presentato, come rinuncia all'impugnazione. Il principio affermato è che il pagamento può essere stato effettuato per evitare l'esecuzione coattiva o altre conseguenze pregiudizievoli e, di per sé, non dimostra l'accettazione della pretesa fiscale. La rinuncia alla contestazione deve risultare da una dichiarazione espressa oppure da un comportamento concludente assolutamente inequivoco.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'acquiescenza e sulla rinuncia all'impugnazione
La rinuncia, da parte del contribuente, a contestare le ragioni del fisco deve essere manifestata mediante una dichiarazione espressa ovvero mediante un comportamento concludente assolutamente inequivoco.
Il semplice pagamento del tributo o della sanzione non è sufficiente a dimostrare l'accettazione della pretesa fiscale; occorre una manifestazione di volontà espressa o un comportamento incompatibile, in modo non equivoco, con la volontà di contestare l'atto.
Cass. civ. n. 3347 dell'8 febbraio 2017
Il pagamento delle somme richieste dall'amministrazione finanziaria non implica automaticamente acquiescenza, potendo essere motivato dalla necessità di evitare procedure esecutive o altri effetti pregiudizievoli.
Cass. n. 2231 del 30 gennaio 2018
La rinuncia all'impugnazione non può essere desunta dal solo pagamento, ma deve risultare da una dichiarazione espressa o da un comportamento concludente assolutamente inequivoco.
Massime di principio
- Il pagamento di un tributo o di una sanzione contestata non equivale automaticamente ad acquiescenza né determina, da solo, la rinuncia al ricorso.
- Il contribuente può pagare per evitare riscossione coattiva, interessi, fermi, ipoteche o altri pregiudizi, mantenendo al contempo la contestazione della pretesa.
- Per dimostrare la rinuncia all'impugnazione servono una dichiarazione esplicita oppure comportamenti chiari e incompatibili con la volontà di contestare l'atto.
- In una situazione analoga, è opportuno conservare la documentazione del pagamento e indicare, ove possibile, che esso viene effettuato senza acquiescenza e senza rinuncia alle contestazioni.
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