Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/07/2018 n. 3220 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI - PAGAMENTO - ACQUIESCENZA - NON SUSSISTE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'acquiescenza del contribuente per il solo fatto del pagamento delle somme contestate. Il pagamento, in assenza di ulteriori elementi chiari e inequivocabili, non comporta né la rinuncia preventiva a impugnare l'atto né la rinuncia a un ricorso già proposto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di considerare il pagamento dei tributi o delle sanzioni contestati come acquiescenza preventiva oppure, se il ricorso è già stato presentato, come rinuncia all'impugnazione. Il principio affermato è che il pagamento può essere stato effettuato per evitare l'esecuzione coattiva o altre conseguenze pregiudizievoli e, di per sé, non dimostra l'accettazione della pretesa fiscale. La rinuncia alla contestazione deve risultare da una dichiarazione espressa oppure da un comportamento concludente assolutamente inequivoco.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sull'acquiescenza e sulla rinuncia all'impugnazione

    La rinuncia, da parte del contribuente, a contestare le ragioni del fisco deve essere manifestata mediante una dichiarazione espressa ovvero mediante un comportamento concludente assolutamente inequivoco.

    Il semplice pagamento del tributo o della sanzione non è sufficiente a dimostrare l'accettazione della pretesa fiscale; occorre una manifestazione di volontà espressa o un comportamento incompatibile, in modo non equivoco, con la volontà di contestare l'atto.

  • Cass. civ. n. 3347 dell'8 febbraio 2017

    Il pagamento delle somme richieste dall'amministrazione finanziaria non implica automaticamente acquiescenza, potendo essere motivato dalla necessità di evitare procedure esecutive o altri effetti pregiudizievoli.

  • Cass. n. 2231 del 30 gennaio 2018

    La rinuncia all'impugnazione non può essere desunta dal solo pagamento, ma deve risultare da una dichiarazione espressa o da un comportamento concludente assolutamente inequivoco.

Massime di principio

  • Il pagamento di un tributo o di una sanzione contestata non equivale automaticamente ad acquiescenza né determina, da solo, la rinuncia al ricorso.
  • Il contribuente può pagare per evitare riscossione coattiva, interessi, fermi, ipoteche o altri pregiudizi, mantenendo al contempo la contestazione della pretesa.
  • Per dimostrare la rinuncia all'impugnazione servono una dichiarazione esplicita oppure comportamenti chiari e incompatibili con la volontà di contestare l'atto.
  • In una situazione analoga, è opportuno conservare la documentazione del pagamento e indicare, ove possibile, che esso viene effettuato senza acquiescenza e senza rinuncia alle contestazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.