Sentenza del 26/07/2018 n. 3257 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - ATTIVITÀ STAGIONALE - ESCLUSIONE DI IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO PER L'INTERO ANNO SOLARE - NON SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La stagionalità dell'attività alberghiera e il mancato utilizzo dei locali per una parte dell'anno, quando dipendono dal normale flusso turistico stagionale, non costituiscono una circostanza sufficiente per escludere la TARSU nei mesi di chiusura. Il tributo resta quindi dovuto per l'intero anno solare, salvo specifiche ipotesi di esclusione o riduzione previste dalla legge e applicabili in concreto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i locali dell'albergo, non essendo utilizzati durante i mesi di chiusura stagionale, dovessero essere esclusi dall'imposizione per tale periodo o che il tributo dovesse essere ridotto. La contestazione si fondava sul mancato utilizzo effettivo dei locali e sulla natura stagionale dell'attività.
Norme richiamate
Art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993
La tassa è collegata alla detenzione o occupazione di locali e aree tassabili e non viene meno per il solo fatto che l'attività sia esercitata in modo stagionale o che i locali restino inutilizzati per una parte dell'anno.
Cassazione civile, sentenza 9 novembre 2016, n. 22756
La chiusura stagionale di un albergo, determinata dal normale andamento dell'attività turistica, non è di per sé idonea a escludere l'imposizione TARSU per i mesi di mancato utilizzo.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti, la stagionalità dell'attività non comporta automaticamente una riduzione o esclusione del tributo per i periodi di chiusura.
- Il presupposto impositivo può dipendere dalla detenzione o disponibilità dei locali e dalla loro astratta idoneità a produrre rifiuti, non soltanto dall'effettivo utilizzo quotidiano.
- Chi chiede l'esclusione o la riduzione deve dimostrare l'esistenza di una specifica causa prevista dalla normativa o dal regolamento comunale, diversa dalla mera chiusura stagionale.
- La regola può cambiare se i locali sono oggettivamente inutilizzabili, non detenuti, privi delle condizioni per produrre rifiuti o ricorre un'altra causa documentata di esclusione o riduzione prevista dalla legge.
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