Cassazione Civile, Ordinanza n. 36535/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva introdotto un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale deducendo di essere creditrice di una somma complessiva di euro 26.984,14, di cui euro 25.000,00 versati mediante emissione di assegni circolari e euro 1.984,14 accreditati per errore sul conto della società convenuta. La pretesa veniva qualificata come restituzione di un prestito gratuito concesso in assenza di contratto scritto, in ragione di un rapporto familiare tra il soggetto che aveva richiesto il denaro e il legale rappresentante della società convenuta. Il Tribunale aveva riconosciuto solo l’importo di euro 1.984,14, ritenendo non provato il mutuo per il resto; la Corte d’appello aveva confermato, osservando che non era stata fornita prova del contratto di mutuo né era stata chiarita in modo univoco la controparte contrattuale, oltre a ritenere inammissibile la prova testimoniale articolata. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente/perplessa sulla mancata individuazione della controparte e sulla prova del mutuo; violazione dell’art. 2721 c.c. per avere la Corte ritenuto non ammessa la prova per testi del contratto e non ravvisato deroghe al divieto; nullità del procedimento per mancato mutamento del rito sommario in presenza di istruzione non sommaria; omesso esame sul mancato esercizio del potere di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’omesso esame di fatti decisivi, evidenziando che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile nei termini prospettati e che la motivazione della sentenza impugnata non era affatto apparente o perplessa. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sull’art. 2721 c.c., poiché diretta a proporre una diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e comunque non idonea a scardinare l’ulteriore autonoma ratio della decisione, costituita dalla genericità e dai contenuti valutativi dei capitoli di prova. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sul mutamento del rito, poiché la scelta di non convertire il rito sommario era discrezionale e, in ogni caso, il rigetto delle prove dipendeva dalla loro inammissibilità, non dal rito. Infine, è stato respinto il motivo sulle spese, ribadendo che la compensazione totale o parziale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado instaurato dalla parte attrice
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia conforme se non è allegato che le due decisioni si fondano su ragioni di fatto diverse
preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme di merito, se non è dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni
la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura della prova e non scalfiva l’autonoma ratio della decisione sulla genericità e inammissibilità dei capitoli testimoniali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità/assenza di motivazione, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente
richiamato in tema di sufficienza della motivazione, ritenuta comunque esistente
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione, non ritenuto violato
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto leso
evocato per il possibile mutamento del rito, ma la Corte ha escluso che vi fosse un obbligo in tal senso
richiamato in tema di compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è in linea di principio precluso se il ricorrente non dimostra che le due decisioni si fondano su ragioni di fatto diverse.
- La motivazione è apparente solo quando sia meramente grafica o del tutto incomprensibile; non ricorre se la sentenza espone in modo coerente le ragioni del rigetto, anche se la parte le ritenga errate.
- Chi agisce per la restituzione di somme a titolo di mutuo deve allegare e provare non solo l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, ma anche il destinatario dell’attribuzione e la causa giustificativa del versamento, così da identificare il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
- La prova testimoniale è inammissibile quando i capitoli siano generici o implichino valutazioni e giudizi sottratti alla prova orale; la parte che censura l’esclusione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento dell’inammissibilità.
- La scelta del giudice di non mutare il rito sommario in ordinario, ove prospettata dalla parte, rientra nella discrezionalità del giudice e non è sindacabile se il rigetto delle prove dipende comunque dalla loro inammissibilità intrinseca.
- La compensazione delle spese è una valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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