Cassazione Penale, Sentenza n. 48655/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna lamentando violazione di legge per non aver applicato il cumulo giuridico previsto dall'art. 198 cod. str. in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente decorrente da plurime condanne per violazioni dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. str. Sosteneva che la norma debba essere interpretata in senso costituzionalmente conforme e allineata alla disciplina delle plurime violazioni che prevedono sanzioni amministrative (richiamando la legge n. 689/81), onde evitare un ingiustificato aumento della durata complessiva della sospensione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento già consolidato secondo cui, in materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente applicabile per più violazioni deve essere cumulata materialmente sommando i periodi previsti per ciascun illecito. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 8 della legge n. 689/81 (che riguarda le sanzioni amministrative proprie) alle sanzioni amministrative accessorie conseguenti a condanna penale, nonché l'applicazione delle regole tipicamente penalistiche di limitazione (es. art. 81 cod. pen.). Ha ritenuto priva di verosimiglianza la doglianza di illegittimità costituzionale e ha confermato che la disciplina attuale non appare irragionevole. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come riferimento procedurale: la sentenza di merito era stata pronunciata in applicazione dell'accordo sul giudizio (patteggiamento).
Norma relativa al reato di lesioni personali; indicata tra i reati per i quali era stata concordata la pena.
Riferimento alle norme sulla circolazione stradale (commi 6 e 7) per i reati contestati; le violazioni di tale articolo hanno comportato l'applicazione di sanzioni accessorie di sospensione della patente.
Norma invocata dal ricorrente in ordine al cumulo giuridico: la Corte ha ritenuto che, comunque, per le sanzioni amministrative accessorie derivanti da condanne penali si applichi il cumulo materiale delle durate e non le regole di cumulo previste per le sanzioni amministrative proprie.
art. 8 legge 24 novembre 1981, n. 689
"salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"
La Corte ha ritenuto che questa norma si riferisca alle sanzioni amministrative proprie e non risulti applicabile alle sanzioni amministrative accessorie disposte da una sentenza penale; pertanto non può limitare la sommatoria delle sospensioni accessorie.
Richiamato dalla difesa come principio mitigatorio del trattamento sanzionatorio; la Corte ha escluso la sua applicabilità alle sanzioni amministrative accessorie derivanti da condanna penale, che perseguono funzioni diverse rispetto alle pene.
Richiamato dal ricorrente nella richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata (sebbene in sede di motivazione la Corte concentri l'analisi sull'art. 8); la sentenza non ha accolto l'analogia invocata con questa disciplina.
Massime di principio
- Quando più violazioni del codice della strada comportano ciascuna una sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente a seguito di condanna penale, il giudice determina la durata complessiva sommando materialmente i periodi di sospensione previsti per ogni illecito (cumulo materiale).
- Le norme della legge n. 689/81 relative al cumulo e alla modalità di applicazione delle sanzioni amministrative proprie (es. art. 8) non si applicano automaticamente alle sanzioni amministrative accessorie disposte in sede penale, perché perseguono funzioni diverse.
- Le regole penali tipiche di limitazione del trattamento sanzionatorio (es. art. 81 cod. pen.) non sono idonee a limitare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie connesse a condanne penali.
- La semplice invocazione di una presunta irragionevolezza o incostituzionalità della somma delle sanzioni accessorie è difficile da sostenere senza un chiaro parametro costituzionale e una specifica argomentazione che dimostri un contrasto con principi costituzionali.
- L'accordo sul giudizio (art. 444 c.p.p.) non esclude la possibilità di applicare cumulativamente le sanzioni amministrative accessorie previste per ciascun reato oggetto di condanna.
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