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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32202/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una condanna della Corte dei conti nei confronti di un ex assessore comunale al risarcimento, in favore del Comune, del danno da disservizio e del danno all’immagine derivanti da plurimi episodi corruttivi connessi all’attività amministrativa urbanistica. Il giudice contabile di primo grado aveva liquidato complessivamente euro 326.800; in appello la somma era stata ridotta a euro 271.800 per una diversa quantificazione del danno da disservizio, ma confermata quanto al resto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, assumendo che la pretesa risarcitoria non fosse azionabile davanti al giudice contabile e che questi avesse sconfinato nel merito discrezionale dell’azione amministrativa e nella quantificazione di danni spettanti al giudice civile; 2) erronea applicazione di norme e vizio motivazionale in relazione alla concreta vicenda e agli esiti del procedimento penale; 3) censura sulla prescrizione erariale, lamentando il mancato accoglimento pieno dell’eccezione; 4) vizio di motivazione sulla conferma del capo relativo al danno all’immagine, sostenendo che la Corte contabile avesse acriticamente recepito gli esiti del giudizio penale e non avesse spiegato l’irrilevanza della sentenza relativa al "caso Penati".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza di difetto di giurisdizione fosse preclusa dal giudicato interno, poiché il ricorrente, in appello davanti alla Corte dei conti, non aveva dedotto specificamente il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Ha inoltre affermato che le ulteriori censure, pur formalmente prospettate come eccesso di potere giurisdizionale, in realtà investivano il merito della decisione della Corte dei conti, cioè presunti errori in iudicando o vizi motivazionali, non scrutinabili dalle Sezioni Unite quando il controllo è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune resistente e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella tassonomia degli istituti, ma non quale norma effettivamente discussa nel testo

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23903

    richiamata per il principio del giudicato implicito sulla giurisdizione se non dedotto specificamente in appello

  • Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848

    richiamata per delimitare l’eccesso di potere giurisdizionale ai soli limiti esterni della giurisdizione

  • Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245

    richiamata sul medesimo principio di delimitazione del sindacato sulle sentenze della giurisdizione speciale

  • Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2021, n. 28641

    richiamata per affermare che l’eccesso di potere giurisdizionale non si configura per violazioni di legge sostanziale o processuale nel modo di esercizio della giurisdizione

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado del giudice speciale è appellata senza dedurre specificamente il difetto di giurisdizione, sulla giurisdizione si forma giudicato interno e la relativa questione non può essere riproposta per la prima volta in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le sentenze del giudice contabile è ammissibile solo se denuncia un difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di censurare errori di diritto, vizi motivazionali o valutazioni di merito compiute dal giudice speciale.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice contabile valuti la responsabilità erariale di un amministratore pubblico per condotte corruttive e il conseguente danno all’immagine o da disservizio, quando si mantenga entro la cognizione della responsabilità amministrativa e del pregiudizio arrecato all’ente.
  • Le censure che, sotto la veste del difetto di giurisdizione, mirano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti, la prescrizione, la motivazione o la quantificazione del danno sono inammissibili nel giudizio di legittimità sulle pronunce della Corte dei conti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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