Cassazione Civile, Ordinanza n. 32202/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una condanna della Corte dei conti nei confronti di un ex assessore comunale al risarcimento, in favore del Comune, del danno da disservizio e del danno all’immagine derivanti da plurimi episodi corruttivi connessi all’attività amministrativa urbanistica. Il giudice contabile di primo grado aveva liquidato complessivamente euro 326.800; in appello la somma era stata ridotta a euro 271.800 per una diversa quantificazione del danno da disservizio, ma confermata quanto al resto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, assumendo che la pretesa risarcitoria non fosse azionabile davanti al giudice contabile e che questi avesse sconfinato nel merito discrezionale dell’azione amministrativa e nella quantificazione di danni spettanti al giudice civile; 2) erronea applicazione di norme e vizio motivazionale in relazione alla concreta vicenda e agli esiti del procedimento penale; 3) censura sulla prescrizione erariale, lamentando il mancato accoglimento pieno dell’eccezione; 4) vizio di motivazione sulla conferma del capo relativo al danno all’immagine, sostenendo che la Corte contabile avesse acriticamente recepito gli esiti del giudizio penale e non avesse spiegato l’irrilevanza della sentenza relativa al "caso Penati".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza di difetto di giurisdizione fosse preclusa dal giudicato interno, poiché il ricorrente, in appello davanti alla Corte dei conti, non aveva dedotto specificamente il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Ha inoltre affermato che le ulteriori censure, pur formalmente prospettate come eccesso di potere giurisdizionale, in realtà investivano il merito della decisione della Corte dei conti, cioè presunti errori in iudicando o vizi motivazionali, non scrutinabili dalle Sezioni Unite quando il controllo è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune resistente e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
richiamato solo indirettamente nella tassonomia degli istituti, ma non quale norma effettivamente discussa nel testo
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato
Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23903
richiamata per il principio del giudicato implicito sulla giurisdizione se non dedotto specificamente in appello
Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848
richiamata per delimitare l’eccesso di potere giurisdizionale ai soli limiti esterni della giurisdizione
Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245
richiamata sul medesimo principio di delimitazione del sindacato sulle sentenze della giurisdizione speciale
Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2021, n. 28641
richiamata per affermare che l’eccesso di potere giurisdizionale non si configura per violazioni di legge sostanziale o processuale nel modo di esercizio della giurisdizione
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado del giudice speciale è appellata senza dedurre specificamente il difetto di giurisdizione, sulla giurisdizione si forma giudicato interno e la relativa questione non può essere riproposta per la prima volta in cassazione.
- Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le sentenze del giudice contabile è ammissibile solo se denuncia un difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di censurare errori di diritto, vizi motivazionali o valutazioni di merito compiute dal giudice speciale.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice contabile valuti la responsabilità erariale di un amministratore pubblico per condotte corruttive e il conseguente danno all’immagine o da disservizio, quando si mantenga entro la cognizione della responsabilità amministrativa e del pregiudizio arrecato all’ente.
- Le censure che, sotto la veste del difetto di giurisdizione, mirano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti, la prescrizione, la motivazione o la quantificazione del danno sono inammissibili nel giudizio di legittimità sulle pronunce della Corte dei conti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31848/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2021 del 05/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →