Cassazione Civile, Ordinanza n. 21506/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura e posa in opera di una veranda in PVC. L'acquirente aveva convenuto la società deducendone l'inadempimento e chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni; la società aveva reagito proponendo domanda riconvenzionale per la risoluzione per inadempimento dell'attore e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attore, dichiarato la risoluzione per inadempimento dell'acquirente e liquidato in favore della società una somma pari a euro 15.000,00, corrispondente alla caparra confirmatoria non versata. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme su prova, liquidazione equitativa del danno, inadempimento e interpretazione contrattuale, sostenendo che la condanna al pagamento della somma di euro 15.000,00 non potesse essere giustificata come caparra confirmatoria non corrisposta e che, al più, il danno dovesse essere liquidato equitativamente previa prova del pregiudizio; inoltre affermava che l'assegno bancario consegnato era stato dato solo a garanzia; 2) nullità della sentenza o del procedimento per motivazione incomprensibile, perché la decisione di merito avrebbe contemporaneamente qualificato la somma come acconto con funzione di caparra confirmatoria, ma anche ritenuto che la mancata esecuzione del bonifico avesse impedito il perfezionamento della caparra e, nondimeno, integrato un recesso ingiustificato con diritto al risarcimento in capo al venditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui, nel caso concreto, la consegna di un assegno bancario destinato a fungere da caparra non escludeva la natura reale della caparra stessa; il mancato incasso per condotta dell'acquirente, che aveva denunciato lo smarrimento del titolo impedendone l'incasso, integrava un comportamento contrario a buona fede e correttezza, con conseguente applicazione degli effetti propri della caparra. La Corte ha anche affermato che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate su inadempimenti contrapposti, se il giudice accerta l'inesistenza dei singoli addebiti deve comunque pronunciare la risoluzione del contratto per l'impossibilità di esecuzione derivante dalla scelta di entrambi i contraenti. Ha infine escluso il vizio motivazionale dedotto, richiamando il limite del sindacato di legittimità e il requisito dell'omesso esame di un fatto storico decisivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La caparra confirmatoria ha natura reale e si perfeziona con la consegna; le parti possono differirne la dazione, ma non attribuire all'obbligazione di prestazione gli effetti propri della consegna. Se il titolo consegnato non viene incassato per condotta del traente, possono operare gli effetti della caparra nei confronti della parte inadempiente.
Quando vi siano reciproche domande di risoluzione fondate su inadempimenti contrapposti, se nessun addebito specifico risulta provato, il giudice deve comunque valorizzare la scelta risolutoria di entrambi i contraenti e pronunciare la risoluzione del contratto.
La risoluzione pronunciata in tale ipotesi produce gli effetti propri dello scioglimento del contratto.
Il ricorrente lo invocava in relazione alla prova del danno; la Corte richiama il limite del giudizio di legittimità e non accoglie la doglianza.
Invocato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno; la Corte non ravvisa errori di diritto nella decisione di merito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento.
Richiamato dal ricorrente quanto al risarcimento del danno da inadempimento.
Richiamato dal ricorrente ai fini dell'interpretazione del contratto secondo buona fede.
Richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza invece buona fede e correttezza nel comportamento del traente del titolo.
Richiamato dal ricorrente per i criteri di liquidazione del danno risarcibile.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non riscontra violazioni valutabili in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per motivazione asseritamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o incompletezza dell'argomentazione su prove o questioni.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il decisum e le ragioni essenziali della decisione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione può essere concisa purché renda intellegibili le ragioni del decidere.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La caparra confirmatoria ha natura reale: di regola si perfeziona con la consegna della somma o del bene fungibile pattuito; tuttavia le parti possono differirne il materiale versamento a un momento successivo, senza che ciò muti la natura dell'istituto o consenta di attribuire automaticamente gli effetti della caparra a una mera obbligazione di pagamento non eseguita.
- Se un assegno o altro titolo viene consegnato come strumento destinato a fungere da caparra e il traente, con un comportamento successivo contrario a correttezza e buona fede, impedisce l'incasso del titolo, possono operare gli effetti propri della caparra nei confronti della parte che si è resa inadempiente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie: le censure devono individuare un vero errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non coincide con l'insufficienza della motivazione o con l'omessa considerazione di singoli elementi di prova, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Quando entrambe le parti propongono domande di risoluzione per inadempimenti reciproci e i singoli addebiti non risultano provati, il giudice deve comunque pronunciarsi sullo scioglimento del contratto valorizzando la scelta risolutoria di entrambe le parti e applicando gli effetti della risoluzione.
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