Cassazione Penale, Ordinanza n. 33442/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 76 del d.lgs. 159/2011. Con il primo motivo ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero omesso di svolgere il doveroso controllo di legittimità dell'atto amministrativo presupposto, poiché la motivazione del giudizio di pericolosità sociale sarebbe stata ritenuta insufficiente e basata soltanto su segnalazioni di polizia. Con il secondo motivo ha dedotto l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., questione che tuttavia non risultava proposta in appello. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenendolo non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato, osservando che il giudice penale non può sostituirsi al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, ma può solo verificarne la legittimità, compresa la presenza di una motivazione idonea sugli elementi di fatto posti a base della pericolosità; nel caso concreto il provvedimento amministrativo era adeguatamente motivato e la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato tali elementi. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione della particolare tenuità del fatto, non devoluta in appello. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se del tutto illogica o arbitraria; inoltre, trattandosi di pena inferiore alla media edittale, non era necessaria una motivazione specifica e dettagliata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito; la decisione non ne analizza il contenuto sostanziale, ma prende atto che la condanna è stata pronunciata per tale violazione.
individua le categorie soggettive rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale; il provvedimento amministrativo deve esplicitare gli elementi di fatto che collegano il destinatario a tali categorie e motivare la pericolosità.
la questione della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con i motivi di appello.
la determinazione della pena richiede la valutazione, anche sintetica, dei criteri legali di commisurazione; tale valutazione è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio penale relativo alla violazione di un provvedimento del Questore fondato sulla pericolosità sociale, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma deve verificare solo la legittimità del provvedimento presupposto, in particolare la presenza di una motivazione specifica sugli elementi di fatto da cui è desunta la pericolosità.
- Il giudizio di appartenenza a una categoria soggettiva prevista dalla normativa di prevenzione non coincide automaticamente con la pericolosità sociale: quest'ultima deve risultare da ulteriori circostanze di fatto specificamente indicate nel provvedimento.
- Se il provvedimento amministrativo che fonda la contestazione è adeguatamente motivato e razionale, esso può essere disapplicato soltanto quando risulti l'insussistenza degli elementi fattuali posti a sostegno della pericolosità.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non dedotte nei motivi di appello, salvo che si tratti di temi già devoluti al giudice di secondo grado.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o infondata quando non confronta il ragionamento seguito dal giudice di merito nella valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la pena irrogata è inferiore alla media edittale, la motivazione può essere anche sintetica ed essere desunta dal complesso della sentenza.
- La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è sindacabile in sede di legittimità solo quando sia frutto di arbitrio o di un percorso argomentativo manifestamente illogico.
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