Cassazione Penale, Sentenza n. 36480/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Reina impugnava la conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) relativa a 70,63 g di hashish e 48,3 g di cocaina. I motivi del ricorso erano: 1) vizio di motivazione per non aver qualificato il fatto come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990; 2) omessa qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze generiche e dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.; 4) contestazione della corretta applicazione della recidiva; 5) contestazione della qualificazione della continuazione interna fra reati relativi a diverse tipologie di stupefacente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui il fatto costituiva reato (art. 73) e non illecito amministrativo, in ragione della prova di un'attività organizzata di spaccio: locale videosorvegliato, strumenti e materiali per il confezionamento, bloc notes con contabilità, presenza di più tipi di stupefacente e alto grado di purezza (migliaia di dosi). Ha motivatamente escluso le attenuanti e le generiche per l'elevata quantità, l'organizzazione e la personalità negativa del prevenuto (pregiudicato). Ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva alla luce di precedenti risultanze del casellario, e ha respinto la doglianza sulla continuazione interna richiamando orientamenti di legittimità che considerano separatamente fatti di detenzione a fini di cessione relativi a diverse tipologie di stupefacente; inoltre l'aumento per continuazione era irrisorio e non sindacabile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti) - art. 73
Art. 73 punisce la detenzione a fini di spaccio; la Corte ha interpretato e applicato i commi richiamati ritenendo che, oltre alla quantità, la presenza di elementi organizzativi e di mercato escluda la configurazione di un illecito per uso personale prevista dal comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 75
Norma sull'illecito amministrativo per uso personale; la Corte ha escluso l'applicabilità perché le circostanze fattuali dimostravano un'attività di spaccio organizzata
Attenuante richiamata dalla difesa ma esclusa dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione in ragione della gravità, dell'organizzazione dell'attività e dell'elevata purezza/numero di dosi
codice di procedura penale - art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. Murolo
Sez. Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Rv. 274076 - 01)
Principio di diritto secondo cui, oltre alla quantità, la prova di un'organizzazione professionale dell'attività di spaccio giustifica la qualificazione come reato e non come semplice possesso per uso personale
Giurisprudenza - Sez.4, Ventimiglia
Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021 (Rv. 281015-01)
Orientamento secondo cui fatti relativi a detenzione a fini di spaccio di diverse tipologie di stupefacente possono essere considerati separatamente e non automaticamente soggetti a un'unica continuazione interna
Massime di principio
- La sussistenza del reato di detenzione a fini di spaccio (art. 73) si giudica anche sulla base di elementi organizzativi (videosorveglianza, materiali per il confezionamento, contabilità) e non solo sulla quantità di droga
- La mera presenza di una certa quantità non determina automaticamente un illecito amministrativo: se emerge un'attività professionale e organizzata prevale la qualificazione penale
- L'esclusione delle circostanze attenuanti e delle generiche è giustificabile quando ricorrono elementi che indicano inserimento nella filiera criminale (pregiudicati, grande purezza, più tipologie di stupefacente, contabilità)
- La recidiva può essere applicata anche se esiste un precedente 'non remoto' se il casellario aggiornato evidenzia condanne rilevanti; il giudice deve verificare le risultanze del casellario
- La continuazione interna tra reati relativi a diverse tipologie di stupefacente non è automatica: i fatti possono essere trattati separatamente secondo la giurisprudenza consolidata
- Incrementi di pena molto modesti per continuazione sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la decisione applica correttamente i principi di diritto
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