Cassazione Penale, Ordinanza n. 15212/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo vizio di motivazione e assenza di motivazione in punto di determinazione della pena, ritenuta troppo vicina al massimo edittale. Il ricorso riguardava una condanna per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per fatto commesso l'11/11/2021, quindi prima della modifica del trattamento sanzionatorio introdotta dalla legge n. 159/2023. La Corte di merito aveva individuato una pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.800 di multa, partendo da una pena base di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.200 di multa, valorizzando la tipologia di droga ceduta e la continuità dell'attività di spaccio. Il ricorrente contestava, in sostanza, l'insufficienza della giustificazione del trattamento sanzionatorio e la mancata adeguata esplicitazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua, equa e proporzionata della pena, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena ex art. 27 Cost., con un minimo scostamento dalla pena mediana. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma incriminatrice è richiamata come titolo di reato e come parametro del trattamento sanzionatorio applicabile al fatto, commesso prima della modifica introdotta dalla legge n. 159/2023.
art. 27 Cost.
La pena deve risultare congrua, equa e proporzionata anche in funzione rieducativa, retributiva e preventiva.
La determinazione della pena deve avvenire mediante valutazione dei criteri soggettivi e oggettivi indicati dalla norma; la motivazione è sufficiente se dà conto in modo non illogico di tali criteri.
È richiamata solo per precisare che la modifica del trattamento sanzionatorio è successiva al fatto e quindi non applicabile al caso concreto.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando la sentenza di merito abbia indicato, in modo non illogico, i criteri di cui all'art. 133 c.p. posti a base della quantificazione del trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sulla pena è sufficiente se collega la determinazione della sanzione alla gravità concreta del fatto, alla tipologia della sostanza ceduta e alla continuità dell'attività illecita, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni singolo elemento prospettato dalla difesa.
- Il controllo di legittimità sulla pena non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito quando lo scostamento dalla pena base o dal valore mediano risulti giustificato da argomentazioni coerenti e proporzionate.
- Se il fatto è anteriore a una modifica legislativa più favorevole del trattamento sanzionatorio, la disciplina sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente se non nei limiti consentiti dalla legge.
- In caso di ricorso manifestamente infondato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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