Parere n. 345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-avverso il decreto n. prot. 0004529 del 18 gennaio 2024 con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha rigettato i distinti ricorsi gerarchici, presentati in data del 27 dicembre 2023, proposti contro i decreti questorili di diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego delle licenze di porto di fucile per uso sportivo e rigetto dei ricorsi gerarchici da parte del Prefetto.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il decreto prefettizio del 18 gennaio 2024, con il quale sono stati respinti i distinti ricorsi gerarchici contro i dinieghi del Questore relativi alle licenze di porto di fucile per uso sportivo. Il primo diniego era fondato sulla condanna irrevocabile del padre per il reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990. Il secondo diniego, relativo al figlio, era motivato dalla convivenza e dallo stretto vincolo familiare con il padre, ritenuti idonei a determinare reciproci condizionamenti o tolleranze e, quindi, un pericolo di uso improprio delle armi. I ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione di legge e dei diritti costituzionali, nonché carenza o insufficienza della motivazione. Hanno sostenuto che il reato contestato al padre non fosse automaticamente ostativo ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e che la Prefettura avrebbe dovuto svolgere una nuova istruttoria autonoma rispetto a quella del Questore.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. La disciplina delle autorizzazioni di polizia in materia di armi distingue i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale; tra questi ultimi rientra la valutazione dell'affidabilità del richiedente ai fini del corretto uso dell'arma. Il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo, e la licenza ha contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi. L'amministrazione può pertanto valorizzare, anche in assenza di una specifica causa automatica di diniego, condotte pregresse o situazioni familiari idonee a porre in dubbio l'affidabilità dell'interessato. Nel caso del padre, la condanna irrevocabile per plurime cessioni di stupefacenti giustificava il giudizio di non affidabilità. Nel caso del figlio, il diniego poteva fondarsi sullo stretto e assiduo vincolo di convivenza con il padre condannato, anche in assenza di una condanna a suo carico. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, carenza di motivazione o violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Il sindacato sulla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non riscontrati nella fattispecie.
Osservazioni
Primo motivo - Difetto di istruttoria e violazione di legge
Il motivo è infondato. La condanna irrevocabile del padre per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, consistente nella cessione di sostanze stupefacenti in plurime occasioni, costituisce elemento concretamente rilevante per la valutazione discrezionale di affidabilità richiesta per il rilascio del porto d'armi, anche se il reato non integra una causa automatica di diniego prevista dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
Secondo motivo - Difetto o carenza di motivazione
Il motivo è infondato. I provvedimenti hanno esaminato sia la condotta del padre sia, per il figlio, lo stretto e assiduo vincolo familiare e di convivenza con il padre condannato. Tali elementi sono stati ritenuti logicamente idonei a fondare il giudizio di non affidabilità e il pericolo di reciproci condizionamenti o tolleranze nell'uso delle armi.
Norme richiamate
artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Gli artt. 11 e 43 distinguono i casi di diniego vincolato da quelli nei quali l'autorità dispone di un potere discrezionale di valutazione dell'affidabilità; gli artt. 39 e 43 consentono una valutazione preventiva volta a evitare l'abuso delle armi.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
La condanna irrevocabile per plurime cessioni di sostanze stupefacenti costituisce elemento rilevante per il giudizio discrezionale di non affidabilità ai fini del rilascio del porto d'armi.
Il porto e la detenzione di armi sono ricondotti a un generale divieto penale, rispetto al quale la licenza ha contenuto permissivo ed eccezionale.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
La disposizione ribadisce il generale divieto di portare armi e conferma la natura eccezionale e permissiva della licenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento europeo richiamato nel parere, il fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto in calce al parere.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo sottoposto a una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, diretta a garantire la piena affidabilità del richiedente e il corretto uso dell'arma.
- La circostanza che un reato non sia previsto dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. come causa automatica di diniego non impedisce all'amministrazione di valorizzarlo, nell'esercizio del potere discrezionale, quale elemento concreto indicativo della non affidabilità del richiedente.
- La valutazione di affidabilità ai fini del porto d'armi può fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a una condanna o a una misura di pubblica sicurezza, purché siano concretamente e logicamente idonee a porre in dubbio il corretto uso dell'arma.
- Lo stretto e assiduo vincolo familiare o di convivenza con una persona condannata per reati rilevanti può essere considerato, anche nei confronti del familiare non condannato, quale elemento idoneo a fondare un giudizio di non affidabilità quando l'amministrazione motivi il rischio di reciproci condizionamenti o tolleranze.
- Il sindacato sulla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti, con riguardo alla rilevanza degli elementi concretamente accertati.
Dinieghi di licenza di porto di fucile per uso sportivo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due privati, padre e figlio, contro il decreto prefettizio che aveva respinto i rispettivi ricorsi gerarchici avverso i dinieghi del Questore relativi al rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
Premesse e provvedimenti impugnati
Il Questore aveva negato al padre la licenza richiesta il 20 marzo 2023 in ragione di una sentenza irrevocabile di condanna alla pena di un anno, dieci mesi e otto giorni di reclusione e a una multa di 12.500 euro per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, relativo alla cessione di sostanze stupefacenti in plurime occasioni.
Al figlio la licenza era stata negata non per una condanna personale, ma per lo stretto e assiduo rapporto familiare e di convivenza con il padre. L'autorità di pubblica sicurezza aveva ritenuto possibile il verificarsi di reciproci condizionamenti o tolleranze, con conseguente rischio di uso improprio delle armi.
Il Prefetto aveva respinto entrambi i ricorsi gerarchici con decreto del 18 gennaio 2024. I ricorrenti hanno quindi impugnato tale decreto deducendo difetto di istruttoria, violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che la condanna per il reato in materia di stupefacenti non fosse automaticamente ostativa ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e che il Prefetto avrebbe dovuto svolgere una nuova istruttoria autonoma.
Contraddittorio procedimentale
In seguito a un parere interlocutorio, il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione ministeriale ai ricorrenti, assegnando loro un termine per osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero ha comunicato che non era pervenuto alcun riscontro. La Sezione ha pertanto ritenuto rispettato il principio del contraddittorio.
Quadro normativo e natura della licenza
Il Consiglio di Stato ha richiamato gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., evidenziando che la disciplina distingue tra ipotesi di diniego vincolato e ipotesi nelle quali l'autorità dispone di un potere discrezionale di valutazione dell'affidabilità del richiedente.
Il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo. Secondo la Corte costituzionale, sentenza n. 440 del 1993, esso rappresenta un'eccezione al normale divieto di portare armi e può essere consentito soltanto quando sussista una completa sicurezza circa il buon uso delle armi. La licenza ha quindi contenuto permissivo e non si limita a rimuovere un ostacolo rispetto a una situazione giuridica già spettante al privato.
La finalità della disciplina è preventiva: l'autorità di pubblica sicurezza deve evitare, per quanto possibile, che le armi siano affidate a soggetti non pienamente affidabili, a tutela dell'incolumità privata, dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Valutazione dell'affidabilità e limiti del sindacato
La valutazione amministrativa può tenere conto non soltanto delle cause automatiche di diniego, ma anche di precedenti penali, condotte di vita e situazioni genericamente incompatibili con la buona condotta, purché rilevanti ai fini del corretto uso delle armi.
Il relativo potere è ampiamente discrezionale e non ha natura sanzionatoria o punitiva. Il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, verificando la logicità del rapporto tra i fatti accertati e il giudizio di non affidabilità.
Applicazione al padre e al figlio
Con riguardo al padre, la condanna irrevocabile per plurime cessioni di sostanze stupefacenti è stata ritenuta un elemento idoneo a dimostrare una condotta incompatibile con il livello di affidabilità richiesto per il porto d'armi. Il fatto che il reato non costituisca una causa automaticamente ostativa non impedisce all'amministrazione di valutarlo nell'esercizio del potere discrezionale.
Con riguardo al figlio, la Sezione ha ritenuto legittimo valorizzare lo stretto e assiduo vincolo familiare e di convivenza con il padre. Anche in assenza di una condanna personale, tale relazione è stata considerata idonea a fondare, sulla base di una motivazione concreta, il rischio di reciproci condizionamenti o tolleranze e quindi un giudizio di non affidabilità.
Conclusione
La Sezione ha escluso la sussistenza di carenze istruttorie o motivazionali e ha ritenuto non violati gli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Il ricorso straordinario è stato pertanto ritenuto infondato e ne è stato espresso il parere di rigetto.
È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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