Parere n. 61/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da -OMISSIS-, nato Misterbianco il -OMISSIS- e residente in Misterbianco via -OMISSIS- C. F. -OMISSIS-, elettivamente domiciliato per il presente giudizio in Catania via O. Scammacca n. 23/c, presso lo studio legale dell’Avv. Salvatore Cittadino, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; PEC: salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it e al num. fax 095 506415; contro il Comune di Misterbianco per la revocazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con l’allegato parere del CGA reso a Sezioni Riunite n. -OMISSIS- n. affare -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall’avv. -OMISSIS- avverso l'ordinanza n. -OMISSIS- del Dirigente dell’XI^ settore funzionale “Urbanistica” del -OMISSIS-, del Comune di Misterbianco avente a oggetto: “provvedimento di ingiunzione alla demolizione e/o rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi, delle opere abusivamente realizzate nel lotto di terreno sito in via -OMISSIS- n. -OMISSIS-, individuato in catasto terreni al fl -OMISSIS- - partt. -OMISSIS- e -OMISSIS-” e ogni altro a esso presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso per revocazione del decreto del Presidente della Regione Siciliana che aveva respinto il ricorso straordinario contro un’ordinanza comunale di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto la revocazione, per errore di fatto, del decreto presidenziale corredato dal precedente parere del CGA che aveva respinto il ricorso straordinario contro l’ordinanza comunale di demolizione di opere abusive. Il ricorso originario deduceva: la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’indeterminata individuazione dei beni oggetto della sanzione; e l’illegittimità dell’ordinanza per contraddittorietà con altri atti comunali, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, mancanza dei presupposti e mancata considerazione dell’interesse pubblico alla demolizione. La revocazione è stata fondata sull’omessa valutazione, nel precedente parere, di una parte dei profili contenuti nel terzo motivo, riguardanti in particolare la natura pertinenziale o di volume tecnico di un manufatto di 6,80 mq, l’assenza di un manufatto di 13 mq dal verbale di sopralluogo, nonché la qualificazione della piscina e delle relative pertinenze e il rilievo del lungo tempo trascorso dalla loro realizzazione.
Il parere
Il CGA ha ritenuto il ricorso per revocazione ricevibile perché proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del decreto impugnato. Ha ricostruito i requisiti dell’errore di fatto revocatorio ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c.: l’errore deve derivare da una percezione materiale inesatta degli atti, riguardare un punto non controverso e risultare decisivo. Ha inoltre precisato che la verifica deve essere compiuta considerando complessivamente la motivazione e che l’errore revocatorio può riguardare anche la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando derivi dall’omessa percezione di una domanda o di una censura effettivamente proposta. Nel caso concreto, la motivazione del precedente parere aveva esaminato soltanto la contraddittorietà relativa al permesso di costruire in sanatoria e l’istruttoria risultante dagli atti, senza valutare i profili relativi alla natura pertinenziale o di volume tecnico dei manufatti, all’asserita estraneità del manufatto di 13 mq e alla piscina, né il difetto di motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione. Tali profili non potevano ritenersi assorbiti. Il ricorso supera quindi la fase rescindente limitatamente al terzo motivo del ricorso straordinario. Per la fase rescissoria il CGA non ha ancora deciso nel merito, ma ha disposto un supplemento istruttorio a cura dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, con particolare riguardo ai tre manufatti indicati dal ricorrente.
Osservazioni
Errore di fatto revocatorio
L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso ed essere decisivo ai fini della decisione; non comprende la mera erronea valutazione dei fatti o della loro rilevanza giuridica.
Principio del chiesto e pronunciato
L’omessa pronuncia può integrare errore di fatto revocatorio quando derivi dalla svista percettiva circa l’esistenza o il contenuto di una domanda o di una censura ritualmente proposta.
Terzo motivo del ricorso straordinario
Il precedente parere non aveva esaminato tutti i profili dedotti contro l’ingiunzione di demolizione, inclusi la natura pertinenziale o di volume tecnico di alcuni manufatti, l’asserita estraneità del manufatto di 13 mq, la qualificazione della piscina e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione.
Supplemento istruttorio
La fase rescissoria è stata rinviata per un supplemento di istruttoria dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana sui tre manufatti individuati nelle lettere a), b) e c) della motivazione.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione dei pareri resi nell’ambito del ricorso straordinario è ricondotta, per l’errore di fatto, alla disciplina dell’articolo 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto documentale, relativa a un punto non controverso e decisiva per la pronuncia.
artt. 2, 34, 35 e 39 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate come fondamento del principio del chiesto e pronunciato nel processo amministrativo.
art. 112 c.p.c.
È richiamato quale espressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cui violazione può assumere rilievo revocatorio quando dipenda da errore percettivo.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti orienta l’interpretazione del rimedio revocatorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste in una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, deve riguardare un punto non controverso, non deve derivare da una valutazione giuridica o probatoria e deve essere decisivo per la pronuncia.
- La verifica dell’errore revocatorio deve essere compiuta attraverso l’esame complessivo dell’apparato motivazionale della decisione, senza isolare singoli passaggi argomentativi.
- L’omessa pronuncia può costituire errore di fatto revocatorio quando sia conseguenza della mancata percezione di una domanda o di una censura effettivamente contenuta negli atti processuali; non ricorre, invece, quando la questione sia stata espressamente esaminata e risolta, anche erroneamente.
- Nel procedimento di revocazione, il superamento della fase rescindente per omessa valutazione di una censura non determina automaticamente la decisione favorevole nel merito, potendo rendersi necessario un supplemento istruttorio nella fase rescissoria.
Revocazione di un precedente parere su un’ingiunzione di demolizione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso per revocazione proposto nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Il ricorrente contestava il decreto presidenziale che, sulla base di un precedente parere del CGA, aveva respinto l’impugnazione di un’ordinanza del Comune di Misterbianco avente a oggetto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie abusive.
Vicenda originaria e motivi del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario originario era articolato in tre motivi:
- violazione della disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento;
- mancata o insufficiente individuazione dei beni oggetto dell’ingiunzione;
- eccesso di potere per contraddittorietà con altri atti comunali, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento e mancanza dei presupposti, anche con riguardo all’interesse pubblico alla demolizione.
Il precedente parere aveva respinto il terzo motivo rilevando l’assenza di contraddittorietà, poiché il permesso di costruire in sanatoria riguardava soltanto una parte dei manufatti abusivi, non soggetta a demolizione, e ritenendo attestata l’istruttoria dal verbale di sopralluogo, dalle comunicazioni di avvio del procedimento e dalle osservazioni presentate dall’interessato.
Ammissibilità e presupposti della revocazione
Il CGA ha ritenuto ricevibile il ricorso per revocazione, in quanto proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del decreto impugnato.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto revocatorio richiede tre condizioni cumulative: deve derivare da una svista percettiva sul contenuto materiale degli atti; deve riguardare un punto non controverso e non espressamente valutato; deve essere decisivo, nel senso che deve sussistere un rapporto causale tra l’errore e la decisione adottata.
Il rimedio non consente di contestare una valutazione dei fatti storici, della prova o della loro rilevanza giuridica. La verifica deve essere effettuata considerando l’insieme della motivazione della decisione revocanda, così da accertare se il thema decidendum sia stato realmente esaminato.
Omessa pronuncia e principio del chiesto e pronunciato
Il CGA ha richiamato il principio del chiesto e pronunciato, fondato sugli articoli 2, 34, 35 e 39 c.p.a. e 112 c.p.c. L’errore di fatto può ricorrere anche quando il giudice, per una svista nella percezione degli atti, ometta di pronunciarsi su una domanda o su una censura effettivamente proposta.
Tale prospettiva è stata collegata al principio del giusto processo di cui all’articolo 111 della Costituzione e all’articolo 2 c.p.a., poiché il processo deve assicurare parità delle parti e rispetto del contraddittorio, evitando che una decisione fondata sull’erronea percezione degli atti determini un indebito vantaggio processuale.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il terzo motivo del ricorso straordinario non riguardava soltanto la contraddittorietà tra l’ingiunzione di demolizione e il permesso di costruire in sanatoria. Esso comprendeva ulteriori censure relative a tre categorie di opere:
- un manufatto di 6,80 mq, ritenuto dal ricorrente volume tecnico e pertinenza dell’immobile principale, soggetto ad autorizzazione e non a permesso di costruire;
- un manufatto di 13 mq, che il ricorrente assumeva non risultare dal verbale del 15 marzo 2015 e quindi non poter essere incluso nell’ingiunzione;
- la piscina e le relative pertinenze, asseritamente non adeguatamente istruite, non soggette a permesso di costruire secondo la prospettazione del ricorrente e realizzate da oltre trent’anni, con conseguente dedotto difetto di motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione.
Il precedente parere aveva esaminato soltanto alcuni aspetti del terzo motivo, senza affrontare tali ulteriori profili. Secondo il CGA, essi non potevano essere considerati assorbiti dalla motivazione resa, sicché risultava compromessa la corrispondenza tra la domanda processuale e la decisione.
Esito della fase rescindente e supplemento istruttorio
Il ricorso per revocazione ha superato la fase rescindente limitatamente al terzo motivo del ricorso straordinario. Il CGA non ha però definito la controversia nella fase rescissoria.
È stato disposto un supplemento istruttorio da parte dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, diretto ad approfondire tutti i profili dedotti con riguardo ai tre manufatti indicati dal ricorrente. Il parere ha quindi natura interlocutoria: riconosce l’omessa valutazione di censure rilevanti, ma rinvia la decisione sul merito dell’illegittimità dell’ordinanza di demolizione all’esito degli ulteriori accertamenti.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679, il CGA ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e le persone fisiche menzionate.
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