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Parere

Parere n. 344/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- avverso il decreto del 9 febbraio 2022 emesso dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza (d’ora in poi solo “Capo della Polizia”), con il quale è stato «parzialmente accolto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del 28 settembre 2021, notificato il 6 ottobre 2021, emesso dal Questore di -OMISSIS-, con conseguente derubricazione della originaria sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell'art. 4, n. 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1981, n. 737, in quella del richiamo scritto, ai sensi dell'art. 3, n. 3 del medesimo decreto».

Giustizia amministrativa202400152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 9 febbraio 2022 del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, recante la sanzione disciplinare del richiamo scritto.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Capo della Polizia, accogliendo parzialmente il ricorso gerarchico, ha derubricato la sanzione originaria della pena pecuniaria in quella del richiamo scritto, ai sensi dell'art. 3, n. 3, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. L'addebito consisteva nell'avere depositato, a più riprese, rifiuti di provenienza privata nei bidoni in uso al Commissariato. Il ricorrente non ha contestato il deposito, ma ha precisato di avere raccolto due sacchetti abbandonati sulla pubblica via e di averli collocati nei bidoni posti a ridosso della recinzione del Commissariato, senza ritenere che ciò costituisse un problema. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e non specificità dei motivi, sostenendo inoltre che la valutazione del rapporto tra fatto e illecito disciplinare rientrasse nell'ampia discrezionalità amministrativa e fosse insindacabile, salvo il caso di manifesta eccessività della sanzione. La questione centrale ha riguardato quindi sia l'ammissibilità dei motivi, sia la sussistenza di eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione e travisamento, in relazione alla tenuità e all'irrilevanza disciplinare del comportamento contestato.

Il parere

La Sezione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità. Pur essendo stato redatto senza assistenza legale, il ricorso consentiva di individuare chiaramente la doglianza relativa all'irrilevanza del fatto e poneva l'amministrazione nelle condizioni di difendersi compiutamente, in conformità all'art. 24 Cost. La Sezione ha inoltre escluso che l'ampia discrezionalità dell'amministrazione in materia disciplinare rendesse insindacabile il provvedimento, poiché restano verificabili i vizi di eccesso di potere nelle loro manifestazioni sintomatiche, tra cui manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento. Nel merito, il deposito di due sacchetti nei bidoni del Commissariato, dopo la loro raccolta dalla pubblica via, non ha mutato la situazione esistente e non è stato ritenuto idoneo a ledere il decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato. La tenuità dell'addebito, l'occasionalità della vicenda e l'assenza di contestazioni pregresse hanno evidenziato l'eccesso di potere. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato.

Osservazioni

Ammissibilità dei motivi

È infondata l'eccezione di genericità e non specificità dei motivi quando, anche in un ricorso redatto senza assistenza legale, sia identificabile la tesi posta a fondamento della domanda di annullamento e l'amministrazione sia stata posta nelle condizioni di svolgere compiutamente le proprie difese.

Eccesso di potere e sindacato sulla sanzione disciplinare

L'ampia discrezionalità amministrativa nella qualificazione disciplinare dei fatti non esclude il sindacato sui vizi di eccesso di potere, in particolare manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento.

Tenuità e irrilevanza dell'addebito

Il deposito di due sacchetti di rifiuti raccolti sulla pubblica via nei bidoni posti presso il Commissariato, senza alterazione della situazione esistente e senza lesione apprezzabile del decoro delle funzioni, non giustifica la sanzione disciplinare del richiamo scritto quando la condotta sia occasionale e di evidente tenuità.

Norme richiamate

  • art. 3, n. 3, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    La disposizione costituisce la base normativa della sanzione disciplinare irrogata, ritenuta illegittima nel caso concreto per eccesso di potere.

  • art. 4, n. 18, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo

    La disposizione costituiva la base della sanzione originariamente irrogata, successivamente derubricata in richiamo scritto in sede di ricorso gerarchico.

  • art. 24 Cost.

    Il principio di specificità dei motivi va applicato in modo da assicurare che l'amministrazione sia posta in condizione di difendersi compiutamente; tale condizione è stata ritenuta sussistente nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 3, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    La norma disciplina la sanzione del richiamo scritto applicata al ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario redatto senza assistenza legale, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto quando dal ricorso siano comunque individuabili la censura sostanziale e la domanda finale, purché l'amministrazione sia stata posta in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
  • La discrezionalità amministrativa nella qualificazione disciplinare dei fatti non sottrae il provvedimento al sindacato per eccesso di potere, che può riguardare, tra l'altro, la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento.
  • Una sanzione disciplinare è illegittima per eccesso di potere quando l'addebito, valutato nel contesto concreto, sia di evidente tenuità, occasionale e inidoneo a ledere il bene giuridico o il dovere funzionale posto a fondamento dell'illecito disciplinare.
  • La qualificazione disciplinare di una condotta deve mantenere un rapporto ragionevole e proporzionato tra il fatto concretamente accertato, la lesione dei doveri d'ufficio e la sanzione irrogata.

Sanzione disciplinare a un appartenente alla Polizia di Stato per deposito di rifiuti presso il Commissariato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un Ispettore Superiore della Polizia di Stato contro il decreto del 9 febbraio 2022 del Capo della Polizia. Il provvedimento aveva parzialmente accolto il ricorso gerarchico e sostituito la pena pecuniaria originaria con il richiamo scritto previsto dall'art. 3, n. 3, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

Fatti contestati e procedimento disciplinare

L'addebito consisteva nell'avere depositato, a più riprese, rifiuti prodotti privatamente nei bidoni in uso al Commissariato. Il ricorrente non ha negato il deposito, ma ha precisato di avere raccolto due sacchetti abbandonati sulla pubblica via e di averli collocati nei bidoni posti a ridosso della recinzione del Commissariato, senza immaginare che tale condotta potesse costituire un problema.

La sanzione originaria era stata determinata nella pena pecuniaria di un trentesimo di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi, ai sensi dell'art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981. In sede di ricorso gerarchico, il Capo della Polizia aveva derubricato la sanzione nel richiamo scritto.

Eccezione di inammissibilità

Il Ministero dell'interno ha eccepito la genericità e la non specificità dei motivi, sostenendo che la relazione tra infrazione e fatto rientrasse nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e che il provvedimento fosse insindacabile nel merito, salvo manifesta eccessività.

La Sezione ha respinto l'eccezione. Anche se redatto senza assistenza legale, il ricorso consentiva di comprendere la doglianza relativa all'irrilevanza del fatto e la richiesta di annullamento. L'amministrazione aveva inoltre potuto svolgere compiutamente le proprie difese. Non risultava quindi violato il principio di specificità dei motivi, anche in relazione alla garanzia del diritto di difesa sancita dall'art. 24 Cost.

Sindacato sulla discrezionalità disciplinare

La Sezione ha chiarito che l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione disciplinare non rende il provvedimento sottratto a ogni controllo. Sono sindacabili, in particolare, i vizi di eccesso di potere nelle forme della manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento. Il parere richiama, sul punto, Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 marzo 2021, n. 2629.

Valutazione del caso concreto

Il Collegio ha valorizzato il fatto che il ricorrente avesse raccolto i sacchetti dalla pubblica via e li avesse depositati nei bidoni collocati presso il Commissariato. Il deposito non aveva mutato la situazione esistente e la condotta non poteva ragionevolmente ritenersi lesiva del decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La tenuità dell'addebito, l'occasionalità della vicenda e l'assenza di contestazioni pregresse hanno evidenziato l'eccesso di potere nel provvedimento sanzionatorio. In particolare, la sanzione non risultava proporzionata né ragionevolmente collegata alla concreta offensività del comportamento contestato.

Decisione

La Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, ha accolto l'impugnazione e ha annullato il provvedimento del 9 febbraio 2022.

È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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