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Parere

Parere n. 342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Diniego cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Parere sul diniego della cittadinanza italiana richiesta per matrimonio, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 91/1992

Esito

FAVOREVOLE

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere conforme del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. L'istruttoria ha evidenziato specifiche informazioni riservate ritenute controindicative sotto il profilo della sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione concerneva la rilevanza di tali elementi quale causa ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), della medesima legge e la legittimità della valutazione amministrativa di inopportunità del conferimento della cittadinanza.

Il parere

La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego, ritenendo che la valutazione delle informazioni riservate attinenti alla sicurezza della Repubblica rientri nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e che, allo stato, le conclusioni ministeriali non risultino manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli. Ha tuttavia precisato che il provvedimento di diniego deve essere motivato in modo non generico: pur mantenendo riservati i documenti e le fonti informative, deve indicare le ragioni ostative in misura sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.

Osservazioni

Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

La valutazione delle informazioni riservate e della loro rilevanza quale causa ostativa alla concessione della cittadinanza implica un'ampia discrezionalità amministrativa. Il parere favorevole può essere negato quando le conclusioni dell'Amministrazione non risultino manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli.

Motivazione del provvedimento di diniego

Il decreto di diniego non può limitarsi a una motivazione generica. Anche se i documenti posti a fondamento dell'istruttoria restano riservati, il provvedimento deve esplicitare le ragioni ostative necessarie affinché l'interessato possa esercitare l'eventuale diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    La disposizione individua i presupposti ordinari per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.

  • art. 8, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

    Il diniego ministeriale per ragioni di sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella valutazione della sussistenza di motivi ostativi alla cittadinanza per matrimonio inerenti alla sicurezza della Repubblica, l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
  • Le informazioni riservate possono fondare il diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza, purché la valutazione amministrativa sia sorretta da elementi ritenuti comprovati e non manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
  • La riservatezza dei documenti e delle fonti informative non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare il diniego: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini non generici e sufficienti a consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica

Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell'interno relativa al rigetto di un'istanza di cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana. L'affare concerne l'applicazione degli artt. 5, 6 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Presupposti dell'istanza e quadro normativo

L'interessato aveva chiesto il conferimento della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. La disposizione consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza, al ricorrere dei requisiti temporali e familiari previsti dalla legge e in assenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale.

L'art. 6, comma 1, lett. c), stabilisce che costituiscono causa ostativa i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto del Ministro dell'interno deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.

Esiti dell'istruttoria amministrativa

Nel corso dell'istruttoria ministeriale sono emerse specifiche informazioni riservate riguardanti l'interessato. L'Amministrazione ha ritenuto tali elementi controindicativi rispetto alla sicurezza della Repubblica e ha formulato una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza, chiedendo il parere conforme della Sezione ai fini del rigetto dell'istanza.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che la qualificazione delle circostanze di fatto come controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza implichi un'ampia discrezionalità amministrativa. Nel caso esaminato, le conclusioni dell'Amministrazione non sono apparse ictu oculi manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli.

Pertanto, allo stato degli atti, non sono stati ravvisati elementi idonei a porre in dubbio la correttezza della valutazione ministeriale. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere favorevole al diniego nei sensi indicati in motivazione.

Obbligo di motivazione e tutela della difesa

La Sezione ha posto una condizione essenziale sul contenuto del provvedimento finale. Il diniego non può essere formulato in termini generici. La motivazione deve indicare le ragioni ostative che sorreggono la decisione, pur nel rispetto del carattere riservato dei documenti e delle informazioni utilizzate nell'istruttoria.

La riservatezza non impedisce, dunque, ogni esplicitazione delle ragioni della decisione: l'interessato deve poter comprendere gli elementi essenziali posti a fondamento del diniego e valutare l'eventuale esercizio del diritto di difesa.

Tutela dei dati personali

Considerata la riservatezza dell'affare, il parere è stato redatto in duplice originale: una versione digitale oscurata e una versione cartacea non oscurata destinata all'invio riservato all'Amministrazione. La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessato, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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